Art. 2. Le attivita' dei servizi di sviluppo 1. Ai fini della presente legge sono definite attivita' dei servizi di sviluppo agricolo e rurale: a) azioni di animazione dello sviluppo agricolo-rurale di significativa valenza territoriale; b) azioni rivolte al monitoraggio e all'identificazione dei fabbisogni di innovazione e delle esigenze formative del mondo agricolo e rurale utili ad aumentare l'efficacia degli interventi; c) azioni di coordinamento e promozione della ricerca applicata, azioni di sperimentazione e collaudo dell'innovazione; d) azioni di: 1) comunicazione integrata tra i diversi soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo; 2) trasferimento dell'innovazione tecnologica ed organizzativa: divulgazione, dimostrazione; 3) informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale condotte direttamente od anche in collaborazione con i mezzi di comunicazione; e) azioni di assistenza tecnico gestionale, di consulenza alla qualificazione e commercializzazione dei prodotti; f) azioni di consulenza specialistica altamente qualificata persegmenti specifici di produzione. 2. Le attivita' formative, destinate a promuovere l'imprenditoria agricola, l'aggiornamento professionale dei tecnici operanti nel settore agricolo e degli imprenditori agricoli sono disciplinate dalle vigenti leggi regionali in materia di formazione professionale, fatte salve le competenze dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (A.R.S.I.A.) ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (A.R.S.I.A.)". 3. La Regione, nella programmazione della formazione professionale, garantisce che le esigenze formative, funzionali alla promozione dello sviluppo agricolo e rurale, trovino adeguata risposta nei relativi piani.