Art. 3.
                 Beneficiari dei servizi di sviluppo
    1. I soggetti beneficiari dei servizi di sviluppo sono:
      a) gli  agricoltori  singoli  ed  associati e gli operatori del
settore agro-forestale;
      b) i  privati  che,  operando  nei  diversi  settori  economici
locali, partecipano direttamente ad iniziative specifiche di sviluppo
agricolorurale.
    2.  I  soggetti  beneficiari  dei servizi partecipano con risorse
proprie  al  finanziamento  dei  programmi  di  sviluppo nella misura
predeterminata  dal  piano  regionale di cui all'art. 9, in relazione
alle diverse tipologie dei servizi.