Art. 3. Beneficiari dei servizi di sviluppo 1. I soggetti beneficiari dei servizi di sviluppo sono: a) gli agricoltori singoli ed associati e gli operatori del settore agro-forestale; b) i privati che, operando nei diversi settori economici locali, partecipano direttamente ad iniziative specifiche di sviluppo agricolorurale. 2. I soggetti beneficiari dei servizi partecipano con risorse proprie al finanziamento dei programmi di sviluppo nella misura predeterminata dal piano regionale di cui all'art. 9, in relazione alle diverse tipologie dei servizi.