Art. 4. Accesso ai servizi di assistenza tecnica diretta 1. Le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) possono essere realizzate mediante forme di assistenza tecnica diretta in azienda. 2. Costituisce titolo di priorita', per i soggetti che intendono accedere ai servizi di assistenza tecnica diretta, l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli disciplinato dalla normativa regionale. 3. Per i servizi di assistenza tecnica diretta in azienda il finanziamento pubblico non pua' essere superiore all'ottanta per cento del loro costo. 4. I soggetti beneficiari dei servizi di assistenza tecnica diretta possono aderire allo stesso progetto per un periodo non superiore a tre anni. 5. Qualora i soggetti beneficiari richiedano di aderire ad un medesimo progetto di assistenza tecnica diretta per un periodo superiore a tre anni, a partire dal quarto anno il finanziamento pubblico viene ridotto almeno del cinquanta per cento ed a partire dal settimo anno i costi di adesione al medesimo progetto sono a totale carico del soggetto beneficiario.