Art. 4.
          Accesso ai servizi di assistenza tecnica diretta
    1.  Le  attivita'  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f)
possono  essere  realizzate  mediante  forme  di  assistenza  tecnica
diretta in azienda.
    2.  Costituisce titolo di priorita', per i soggetti che intendono
accedere  ai  servizi  di  assistenza  tecnica  diretta, l'iscrizione
all'albo  degli  imprenditori  agricoli  disciplinato dalla normativa
regionale.
    3.  Per  i  servizi  di  assistenza tecnica diretta in azienda il
finanziamento  pubblico  non  pua'  essere  superiore all'ottanta per
cento del loro costo.
    4.  I  soggetti  beneficiari  dei  servizi  di assistenza tecnica
diretta  possono  aderire  allo  stesso  progetto  per un periodo non
superiore a tre anni.
    5.  Qualora  i  soggetti  beneficiari richiedano di aderire ad un
medesimo  progetto  di  assistenza  tecnica  diretta  per  un periodo
superiore  a  tre  anni,  a  partire dal quarto anno il finanziamento
pubblico  viene  ridotto  almeno del cinquanta per cento ed a partire
dal  settimo  anno  i  costi  di adesione al medesimo progetto sono a
totale carico del soggetto beneficiario.