Art. 5. Soggetti attuatori dei servizi di sviluppo 1. Possono accedere ai finanziamenti, di cui alla presente legge soggetti di natura pubblica e di natura privata quali le organizzazioni professionali degli agricoltori o gli enti di loro emanazione, le associazioni delle cooperative agricole, le associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, le associazioni di allevatori e le loro unioni ed altri soggetti giuridicamente riconosciuti che prestano attivita' di consulenza specialistica in campo agricolo e rurale. 2. I criteri di valutazione delle proposte presentate da parte dei soggetti di cui al comma 1 sono determinati in base a: a) coerenza dell'offerta con gli indirizzi regionali impartiti; b) qualita' dell'offerta; c) economicita' dell'offerta; d) capacita' tecnica e titoli professionali e di studio abilitanti alla attivita', rilasciati dallo Stato (UE) di appartenenza. 3. Le attivita' di coordinamento e promozione della ricerca applicata, le azioni di sperimentazione e collaudo dell'innovazione sono effettuate dall'A.R.S.I.A.