Art. 5.
             Soggetti attuatori dei servizi di sviluppo
    1.  Possono accedere ai finanziamenti, di cui alla presente legge
soggetti   di   natura   pubblica   e  di  natura  privata  quali  le
organizzazioni  professionali  degli  agricoltori  o gli enti di loro
emanazione,   le   associazioni   delle   cooperative   agricole,  le
associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, le associazioni
di  allevatori  e  le  loro  unioni  ed altri soggetti giuridicamente
riconosciuti  che  prestano  attivita' di consulenza specialistica in
campo agricolo e rurale.
    2.  I  criteri  di valutazione delle proposte presentate da parte
dei soggetti di cui al comma 1 sono determinati in base a:
      a) coerenza dell'offerta con gli indirizzi regionali impartiti;
      b) qualita' dell'offerta;
      c) economicita' dell'offerta;
      d) capacita'   tecnica  e  titoli  professionali  e  di  studio
abilitanti   alla   attivita',   rilasciati   dallo   Stato  (UE)  di
appartenenza.
    3.  Le  attivita'  di  coordinamento  e  promozione della ricerca
applicata,  le  azioni di sperimentazione e collaudo dell'innovazione
sono effettuate dall'A.R.S.I.A.