Art. 8. Competenze delle Province 1. Le Province: a) partecipano alla definizione, da parte della Regione, del piano di cui all'art. 9; b) determinano i piani provinciali ed approvano i programmi annuali di cui all'art. 10, secondo le disponibilita' dei finanziamenti indicati annualmente in via presuntiva per ciascuna provincia; c) possono integrare le suddette disponibilita' di finanziamenti regionali con risorse proprie; d) esercitano il controllo tecnico ed amministrativo delle attivita' di sviluppo agricolo e rurale, secondo le modalita' previste dal disciplinare di attuazione di cui all'art. 9; e) rendicontano alla Regione Toscana nei termini previsti dalla vigente normativa regionale e trasmettono una relazione tecnica sulla attuazione del programma, annuale riferita all'anno precedente. 2. Le province svolgono ogni funzione di cui alla presente legge non espressamente riservata alla Regione.