Art. 8.
                      Competenze delle Province
    1. Le Province:
      a) partecipano  alla  definizione,  da parte della Regione, del
piano di cui all'art. 9;
      b) determinano  i  piani  provinciali  ed approvano i programmi
annuali   di   cui   all'art.   10,  secondo  le  disponibilita'  dei
finanziamenti  indicati  annualmente  in  via presuntiva per ciascuna
provincia;
      c) possono    integrare    le    suddette   disponibilita'   di
finanziamenti regionali con risorse proprie;
      d) esercitano  il  controllo  tecnico  ed  amministrativo delle
attivita'  di  sviluppo  agricolo  e  rurale,  secondo  le  modalita'
previste dal disciplinare di attuazione di cui all'art. 9;
      e) rendicontano alla Regione Toscana nei termini previsti dalla
vigente normativa regionale e trasmettono una relazione tecnica sulla
attuazione del programma, annuale riferita all'anno precedente.
    2.  Le province svolgono ogni funzione di cui alla presente legge
non espressamente riservata alla Regione.