Art. 9.
      Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale
    1.  La  giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni
professionali agricole, propone al consiglio Regionale l'approvazione
del piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.
    2.  Il  piano, nel quadro di riferimento della programmazione del
comparto agro-forestale dispone, di norma, per un periodo coincidente
con  quello  del  piano  regionale  di  sviluppo  e si articola in un
dispositivo,  in  un  programma  finanziario ed in un disciplinare di
attuazione.
    3. Il dispositivo di piano:
      a) fissa  gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo
di validita' del piano;
      b) delinea   le   tipologie   di  intervento  finanziabili,  le
priorita'  cui destinare i finanziamenti e, relativamente ai progetti
presentati  dai  soggetti attuatori, i criteri di ammissibilita', ivi
inclusa   la   garanzia   del  rispetto  delle  specifiche  normative
contrattuali di lavoro del personale dipendente dagli stessi soggetti
attuatori;
      c) determina  i costi ammissibili e riconosciuti dei servizi di
assistenza  tecnica  di  cui  all'art.  2,  comma 1,lettere e) ed f),
individuati per tipologia di servizio.
    4.  Il  programma  finanziario, aggiornato ogni anno in relazione
alle previsioni di bilancio:
      a) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione
del  piano,  specificando  in  particolare quelle relative alla prima
annualita';
      b) determina   la   ripartizione  delle  risorse  tra  Regione,
A.R.S.I.A.  e  province,  fatto salvo che le risorse destinabili alla
Regione  ed  all'A.R.S.I.A.  non possono superare il trentacinque per
cento  del  totale  e  definisce  i  criteri  di  ripartizione fra le
province delle risorse ad esse destinate;
      c) determina il livello percentuale di cofinanziamento da parte
dei beneficiari dei servizi;
      d) determina,  in  caso  di mancata presentazione del programma
annuale  da  parte  di una o piu' province ovvero di presentazione di
programmi  che  non  raggiungono  la  quota  destinata alle stesse, i
criteri  di  rimodulazione dei finanziamenti a favore delle province,
consentendo  il  finanziamento  dei  programmi  supplementari  di cui
all'art. l0 comma 9.
    5. Il disciplinare di attuazione:
      a) indica  le  fasi  della  procedura  per  l'attivazione degli
interventi,  le  modalita'  di  monitoraggio  e  di valutazione degli
stessi;
      b) fissa  i  termini,  le  modalita'  di  rendicontazione  ed i
termini di erogazione dei finanziamenti;
      c) definisce    gli   eventuali   interventi   sanzionatori   o
surrogatori   e   le   modalita'   di  revoca  e  ridestinazione  dei
finanziamenti;
      d) definisce,  in  particolare, la tipologia e le modalita' del
controllo che le province devono esercitare circa il corretto impiego
delle risorse da parte dei soggetti attuatori.
    6.  Il  piano  determina i programmi di interesse regionale per i
quali la Regione intende riservarsi una diretta competenza.
    7. In via transitoria e sino all'approvazione del piano regionale
di  cui  al comma 1 del presente articolo, gli interventi dei servizi
di  sviluppo  agricolo e rurale sono attuati attraverso piani annuali
regionali e conseguenti piani e programmi provinciali.