Art. 9. Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 1. La giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni professionali agricole, propone al consiglio Regionale l'approvazione del piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale. 2. Il piano, nel quadro di riferimento della programmazione del comparto agro-forestale dispone, di norma, per un periodo coincidente con quello del piano regionale di sviluppo e si articola in un dispositivo, in un programma finanziario ed in un disciplinare di attuazione. 3. Il dispositivo di piano: a) fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validita' del piano; b) delinea le tipologie di intervento finanziabili, le priorita' cui destinare i finanziamenti e, relativamente ai progetti presentati dai soggetti attuatori, i criteri di ammissibilita', ivi inclusa la garanzia del rispetto delle specifiche normative contrattuali di lavoro del personale dipendente dagli stessi soggetti attuatori; c) determina i costi ammissibili e riconosciuti dei servizi di assistenza tecnica di cui all'art. 2, comma 1,lettere e) ed f), individuati per tipologia di servizio. 4. Il programma finanziario, aggiornato ogni anno in relazione alle previsioni di bilancio: a) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione del piano, specificando in particolare quelle relative alla prima annualita'; b) determina la ripartizione delle risorse tra Regione, A.R.S.I.A. e province, fatto salvo che le risorse destinabili alla Regione ed all'A.R.S.I.A. non possono superare il trentacinque per cento del totale e definisce i criteri di ripartizione fra le province delle risorse ad esse destinate; c) determina il livello percentuale di cofinanziamento da parte dei beneficiari dei servizi; d) determina, in caso di mancata presentazione del programma annuale da parte di una o piu' province ovvero di presentazione di programmi che non raggiungono la quota destinata alle stesse, i criteri di rimodulazione dei finanziamenti a favore delle province, consentendo il finanziamento dei programmi supplementari di cui all'art. l0 comma 9. 5. Il disciplinare di attuazione: a) indica le fasi della procedura per l'attivazione degli interventi, le modalita' di monitoraggio e di valutazione degli stessi; b) fissa i termini, le modalita' di rendicontazione ed i termini di erogazione dei finanziamenti; c) definisce gli eventuali interventi sanzionatori o surrogatori e le modalita' di revoca e ridestinazione dei finanziamenti; d) definisce, in particolare, la tipologia e le modalita' del controllo che le province devono esercitare circa il corretto impiego delle risorse da parte dei soggetti attuatori. 6. Il piano determina i programmi di interesse regionale per i quali la Regione intende riservarsi una diretta competenza. 7. In via transitoria e sino all'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi dei servizi di sviluppo agricolo e rurale sono attuati attraverso piani annuali regionali e conseguenti piani e programmi provinciali.