Art. 2. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 l. L'art. 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Regime di aiuti per l'accesso ai servizi di assistenza tecnica diretta). - 1. Le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) sono realizzate mediante servizi di assistenza tecnica diretta in azienda. 2. Possono accedere al regime di aiuti per i servizi di assistenza tecnica diretta le aziende selezionate ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) e inserite nell'elenco di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), n. 2). 3. Costituisce titolo di priorita', per la formazione dell'elenco di cui al comma 2, l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli, disciplinato dalla normativa regionale. 4. Per i servizi di assistenza tecnica diretta in azienda il regime di aiuto non puo' essere superiore all'ottanta per cento del loro costo. 5. I soggetti beneficiari dei servizi di assistenza tecnica diretta possono aderire allo stesso progetto per un periodo non superiore a tre anni. 6. Qualora i soggetti beneficiari richiedano di aderire ad un medesimo progetto di assistenza tecnica diretta per un periodo superiore a tre anni, a partire dal quarto anno il regime di aiuto viene ridotto almeno del cinquanta per cento ed a partire dal settimo anno il regime di aiuto cessa. 7. I soggetti beneficiari del regime di aiuto per i servizi di assistenza tecnica diretta possono acquisire la prestazione dei servizi direttamente dagli enti di assistenza delle organizzazioni professionali agricole, da associazioni di cooperative agricole, da associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, da associazioni di allevatori e loro unioni o da qualsiasi altro soggetto privato in possesso dei titoli professionali e di studio abilitanti all'attivita' di consulenza in campo agricolo, forestale e rurale, rilasciati da stati membri dell'Unione europea (UE)".