Art. 2.
                Sostituzione dell'art. 4 della legge
                   regionale 3 agosto 2001, n. 34
    l.  L'art.  4  della  legge  regionale  3  agosto 2001, n. 34, e'
sostituito dal seguente:
      "Art. 4 (Regime di aiuti per l'accesso ai servizi di assistenza
tecnica  diretta).  -  1.  Le  attivita'  di cui all'art. 2, comma 1,
lettere  e)  ed  f)  sono  realizzate  mediante servizi di assistenza
tecnica diretta in azienda.
    2.  Possono  accedere  al  regime  di  aiuti  per  i  servizi  di
assistenza  tecnica diretta le aziende selezionate ai sensi dell'art.
10,  comma  1,  lettera b) e inserite nell'elenco di cui all'art. 10,
comma 2, lettera b), n. 2).
    3. Costituisce titolo di priorita', per la formazione dell'elenco
di cui al comma 2, l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli,
disciplinato dalla normativa regionale.
    4.  Per  i  servizi  di  assistenza tecnica diretta in azienda il
regime  di  aiuto non puo' essere superiore all'ottanta per cento del
loro costo.
    5.  I  soggetti  beneficiari  dei  servizi  di assistenza tecnica
diretta  possono  aderire  allo  stesso  progetto  per un periodo non
superiore a tre anni.
    6.  Qualora  i  soggetti  beneficiari richiedano di aderire ad un
medesimo  progetto  di  assistenza  tecnica  diretta  per  un periodo
superiore  a  tre  anni, a partire dal quarto anno il regime di aiuto
viene ridotto almeno del cinquanta per cento ed a partire dal settimo
anno il regime di aiuto cessa.
    7.  I  soggetti  beneficiari del regime di aiuto per i servizi di
assistenza  tecnica  diretta  possono  acquisire  la  prestazione dei
servizi  direttamente  dagli  enti di assistenza delle organizzazioni
professionali  agricole,  da associazioni di cooperative agricole, da
associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, da associazioni
di  allevatori e loro unioni o da qualsiasi altro soggetto privato in
possesso   dei   titoli   professionali   e   di   studio  abilitanti
all'attivita'  di  consulenza  in campo agricolo, forestale e rurale,
rilasciati da stati membri dell'Unione europea (UE)".