Art. 3. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 1. L'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Soggetti attuatori). - 1. Le azioni di animazione dello sviluppo agricolo rurale, di monitoraggio, di identificazione dei fabbisogni di innovazione e di formazione, di comunicazione integrata tra soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo, di trasferimento di innovazione tecnologica ed organizzativa a mezzo di divulgazione e dimostrazione, di informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) b) e d) possono essere attuate da enti di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali agricole, associazioni di cooperative agricole, associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, associazioni di allevatori e loro unioni e da altri soggetti privati abilitati a prestate le attivita' oggetto delle azioni. 2. La selezione dei soggetti attuatori delle azioni di cui al comma 1 e' determinata dalle province, nel piano annuale di cui all'art. 10, in base a coerenza dell'offerta con gli indirizzi regionali impartiti, qualita' dell'offerta, economicita' dell'offerta, capacita' tecnica e titoli professionali e di studio abilitanti all'attivita' rilasciati da stati membri dell'UE. In ogni caso la selezione e' determinata dalle province nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici dei servizi. 3. I prestatori dei servizi compresi nel regime di aiuti di cui all'Art. 4 sono individuati autonomamente dai beneficiari, che sono liberi di scegliere il prestatore di servizi tra gli enti di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali agricole, le associazioni di cooperative agricole, le associazioni di prodotto giuridicamente riconosciute, le associazioni di allevatori e loro unioni o qualsiasi altro soggetto privato in possesso dei titoli professionali e di studio abilitanti all'attivita' di consulenza in campo agricolo, forestale e rurale, rilasciati da stati membri dell'UE. 4. I prestatori delle azioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 3 non possono esercitare attivita' di produzione e commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura, o svolgere azioni di promozione o pubblicitarie relative a prodotti od attivita' riferibili a produttori di mezzi tecnici singoli od associati, ai loro marchi commerciali o ad altri segni distintivi".