Art. 3.
                Sostituzione dell'art. 5 della legge
                   regionale 3 agosto 2001, n. 34
    1.  L'art.  5  della  legge  regionale  3  agosto  2001, n. 34 e'
sostituito dal seguente:
      "Art.  5  (Soggetti  attuatori).  -  1. Le azioni di animazione
dello  sviluppo  agricolo rurale, di monitoraggio, di identificazione
dei  fabbisogni  di  innovazione  e  di  formazione, di comunicazione
integrata  tra  soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo
agricolo,    di   trasferimento   di   innovazione   tecnologica   ed
organizzativa   a   mezzo   di   divulgazione   e  dimostrazione,  di
informazione  sulle iniziative dello sviluppo rurale, di cui all'art.
2,  comma  1,  lettere  a)  b) e d) possono essere attuate da enti di
assistenza   tecnica  delle  organizzazioni  professionali  agricole,
associazioni   di  cooperative  agricole,  associazioni  di  prodotto
giuridicamente riconosciute, associazioni di allevatori e loro unioni
e da altri soggetti privati abilitati a prestate le attivita' oggetto
delle azioni.
    2.  La  selezione  dei  soggetti attuatori delle azioni di cui al
comma 1  e'  determinata  dalle  province,  nel  piano annuale di cui
all'art.  10,  in  base  a  coerenza  dell'offerta  con gli indirizzi
regionali     impartiti,    qualita'    dell'offerta,    economicita'
dell'offerta,  capacita'  tecnica  e titoli professionali e di studio
abilitanti  all'attivita' rilasciati da stati membri dell'UE. In ogni
caso  la  selezione  e'  determinata  dalle province nel rispetto dei
principi  di  trasparenza  e  non  discriminazione  e  delle  vigenti
normative  nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici dei
servizi.
    3.  I  prestatori dei servizi compresi nel regime di aiuti di cui
all'Art.  4  sono individuati autonomamente dai beneficiari, che sono
liberi  di  scegliere  il  prestatore  di  servizi  tra  gli  enti di
assistenza  tecnica  delle  organizzazioni professionali agricole, le
associazioni  di  cooperative  agricole,  le associazioni di prodotto
giuridicamente  riconosciute,  le  associazioni  di allevatori e loro
unioni  o  qualsiasi  altro  soggetto  privato in possesso dei titoli
professionali  e  di studio abilitanti all'attivita' di consulenza in
campo  agricolo,  forestale  e  rurale,  rilasciati  da  stati membri
dell'UE.
    4.  I prestatori delle azioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 3
non  possono esercitare attivita' di produzione e commercializzazione
di mezzi tecnici per l'agricoltura, o svolgere azioni di promozione o
pubblicitarie   relative   a   prodotti  od  attivita'  riferibili  a
produttori  di  mezzi  tecnici  singoli  od associati, ai loro marchi
commerciali o ad altri segni distintivi".