Art. 4. Modifica all'art. 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34, e' sostituita con la seguente: "b) approvano i piani provinciali ed i relativi programmi attuativi di cui all'art. 10 secondo le disponibilita' dei finanziamenti indicati annualmente in via presuntiva per ciascuna provincia"; 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della 3 agosto 2001, n. 34 si aggiungono le seguenti parole "nel limite massimo del venti per cento di detti finanziamenti"; 3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 8 della 3 agosto 2001, n. 34 le parole "disciplinare di attuazione" sono sostituite dalle parole "piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale".