Art. 4.
                   Modifica all'art. 8 della legge
                   regionale 3 agosto 2001, n. 34
    1.  La  lettera  b) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale
3 agosto 2001, n. 34, e' sostituita con la seguente:
      "b) approvano  i  piani  provinciali  ed  i  relativi programmi
attuativi   di   cui   all'art.  10  secondo  le  disponibilita'  dei
finanziamenti  indicati  annualmente  in  via presuntiva per ciascuna
provincia";
    2.  Alla  lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della 3 agosto 2001,
n.  34 si aggiungono le seguenti parole "nel limite massimo del venti
per cento di detti finanziamenti";
    3.  Alla  lettera d) del comma 1 dell'art. 8 della 3 agosto 2001,
n.  34  le  parole "disciplinare di attuazione" sono sostituite dalle
parole "piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale".