Art. 5. Sostituzione dell'Art. 9 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 1. l'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale). - 1. La giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni professionali agricole, propone al consiglio regionale l'approvazione del piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale. 2. Il piano, in attuazione della vigente normativa regionale in materia di programmazione, nel quadro di riferimento delle politiche per il comparto agro-forestale dispone, di norma, per un periodo corrispondente con quello del programma regionale di sviluppo. 3. Il piano, in coerenza con il modello analitico previsto dalla vigente normativa in materia di programmazione regionale: a) analizza la situazione del settore nei cui confronti il piano si propone di intervenire; b) fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validita' del piano; c) delinea le tipologie di intervento finanziabili e le priorita' cui destinare i finanziamenti; d) determina i costi ammissibili e riconosciuti dei servizi di assistenza tecnica di cui all'art. 2 comma 1 lettere e) ed f), individuati per tipologia di servizio; e) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione del piano, specificando in particolare quelle relative alla prima annualita'; f) determina la ripartizione delle risorse tra Regione, A.R.S.I.A. e province. Le risorse destinabili alla Regione ed all'A.R.S.I.A. non possono superare il trentacinque per cento del totale; g) definisce i criteri di ripartizione fra le province delle risorse ad esse destinate; h) determina il livello percentuale di cofinanziamento da parte dei beneficiari dei servizi; i) determina, in caso di mancata presentazione del piano annuale da parte di una o piu' province ovvero di presentazione di programmi che non raggiungono la quota destinata alle stesse, i criteri di rimodulazione dei finanziamenti a favore delle eventuali richieste supplementari di servizi di assistenza tecnica diretta di cui all'art. 10 comma 7; j) indica le fasi della procedura per l'attivazione degli interventi, le modalita' di monitoraggio e di valutazione degli stessi; k) fissa i termini, le modalita' di rendicontazione ed i termini di erogazione dei finanziamenti; l) definisce gli eventuali interventi sanzionatori o surrogatori e le modalita' di revoca e ridestinazione dei finanziamenti; m) definisce in particolare la tipologia e le modalita' di controllo che le province devono esercitare circa il corretto impiego delle risorse da parte dei soggetti attuatori e dei beneficiari. 4. Il piano determina i programmi di interesse regionale per i quali la Regione intende riservarsi una diretta competenza. 5. Il piano indica il quadro finanziario, annualmente aggiornato in relazione alle previsioni di bilancio. 6. In via transitoria e sino all'approvazione del piano regionale di cui al comma 1, gli interventi dei servizi di sviluppo agricolo e rurale sono attuati attraverso piani annuali regionali e conseguenti piani e programmi provinciali".