Art. 5.
                Sostituzione dell'Art. 9 della legge
                   regionale 3 agosto 2001, n. 34
    1.  l'art.  9  della  legge  regionale  3  agosto  2001, n. 34 e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  9  (Piano  regionale  dei  servizi  di sviluppo agricolo e
rurale).  -  1.  La  giunta  regionale,  sentite  le  province  e  le
organizzazioni professionali agricole, propone al consiglio regionale
l'approvazione del piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.
    2.  Il  piano, in attuazione della vigente normativa regionale in
materia  di programmazione, nel quadro di riferimento delle politiche
per  il  comparto  agro-forestale  dispone,  di norma, per un periodo
corrispondente con quello del programma regionale di sviluppo.
    3.  Il piano, in coerenza con il modello analitico previsto dalla
vigente normativa in materia di programmazione regionale:
      a) analizza  la  situazione  del  settore  nei cui confronti il
piano si propone di intervenire;
      b) fissa  gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo
di validita' del piano;
      c) delinea   le  tipologie  di  intervento  finanziabili  e  le
priorita' cui destinare i finanziamenti;
      d) determina  i costi ammissibili e riconosciuti dei servizi di
assistenza  tecnica  di  cui  all'art.  2  comma  1 lettere e) ed f),
individuati per tipologia di servizio;
      e) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione
del  piano,  specificando  in  particolare quelle relative alla prima
annualita';
      f) determina   la   ripartizione  delle  risorse  tra  Regione,
A.R.S.I.A.  e  province.  Le  risorse  destinabili  alla  Regione  ed
all'A.R.S.I.A.  non  possono  superare  il trentacinque per cento del
totale;
      g) definisce  i  criteri  di ripartizione fra le province delle
risorse ad esse destinate;
      h) determina il livello percentuale di cofinanziamento da parte
dei beneficiari dei servizi;
      i) determina,  in  caso  di  mancata  presentazione  del  piano
annuale  da  parte  di una o piu' province ovvero di presentazione di
programmi  che  non  raggiungono  la  quota  destinata alle stesse, i
criteri  di  rimodulazione dei finanziamenti a favore delle eventuali
richieste  supplementari  di servizi di assistenza tecnica diretta di
cui all'art. 10 comma 7;
      j)  indica  le  fasi  della  procedura  per l'attivazione degli
interventi,  le  modalita'  di  monitoraggio  e  di valutazione degli
stessi;
      k)  fissa  i  termini,  le  modalita'  di  rendicontazione ed i
termini di erogazione dei finanziamenti;
      l)   definisce   gli   eventuali   interventi   sanzionatori  o
surrogatori   e   le   modalita'   di  revoca  e  ridestinazione  dei
finanziamenti;
      m) definisce  in  particolare  la  tipologia  e le modalita' di
controllo che le province devono esercitare circa il corretto impiego
delle risorse da parte dei soggetti attuatori e dei beneficiari.
    4.  Il  piano  determina i programmi di interesse regionale per i
quali la Regione intende riservarsi una diretta competenza.
    5.  Il piano indica il quadro finanziario, annualmente aggiornato
in relazione alle previsioni di bilancio.
    6. In via transitoria e sino all'approvazione del piano regionale
di  cui al comma 1, gli interventi dei servizi di sviluppo agricolo e
rurale  sono attuati attraverso piani annuali regionali e conseguenti
piani e programmi provinciali".