Art. 6. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 1. L'art. 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Piani e Programmi annuali delle province). - 1. Le province, in coerenza con il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui all'art. 9, approvano i piani annuali contenenti una sintetica analisi del settore riferita al proprio territorio, l'individuazione degli obiettivi del piano, gli interventi attivabili e le risorse finanziarie ad esse destinate. Essi recano inoltre: a) i bandi per l'attuazione delle azioni di cui all'art. 2, comma 1 lettere a) b) e d) contenenti le tipologie delle azioni attivabili, le eventuali specificita' locali che giustificano l'intervento, lemodalita' di presentazione delle richieste e la relativa modulistica nonche' i criteri di valutazione e selezione delle proposte nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi. b) i bandi rivolti alle aziende per l'accesso al regime di aiuto finalizzato alle azioni di assistenza tecnica diretta di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), contenenti le tipologie dei servizi finanziabili, le eventuali specificita' locali che le giustificano, le modalita' di presentazione delle richieste, la relativa modulistica ed i criteri di valutazione delle richieste. 2. Le province, successivamente alla conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 1 approvano programmi attuativi annuali recanti: a) per le azioni di animazione dello sviluppo agricolo rurale, di monitoraggio, di identificazione dei fabbisogni di innovazione e di formazione, di comunicazione integrata tra soggetti operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo, di trasferimento di innovazione tecnologica ed organizzativa a mezzo di divulgazione e dimostrazione, di informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) b) e d): 1 ) le azioni attivate; 2) i soggetti attuatori delle azioni attivate, selezionati ai sensi dell'art. 5 comma 2; 3) i costi delle azioni attivate ed i rispettivi finanziamenti assegnati. b) per i servizi di assistenza tecnica diretta di cui all'art. 2, comma l, lettere e) ed f): 1) le tipologie di intervento finanziate; 2) l'elenco dei soggetti ammessi a beneficiare dei servizi di assistenza tecnica diretta, con l'indicazione per ciascun beneficiario del soggetto attuatore prescelto, a norma dell'art. 5, comma 3; 3) i costi dei servizi attivati e le relative quote di partecipazione da parte dei singoli beneficiari. c) per le azioni ed i servizi di cui alle lettere a) e b) sono indicate le specifiche modalita' di controllo circa il corretto impiego dei finanziamenti concessi. 3. Le province possono destinare risorse proprie, nel limite massimo del venti per cento ad integrazione di quanto loro annualmente destinato dalla Regione Toscana, indicandone le precise entita' nei rispettivi piani. 4. Successivamente alla loro approvazione, i programmi attuativi non possono subire modifiche che comportino aumenti di spesa a carico del bilancio regionale. 5. In caso di cessazione dei servizi di assistenza tecnica diretta, intervenuta per qualsiasi causa nel corso del programma, la provincia provvede a ridurre proporzionalmente il finanziamento ai beneficiari interessati dall'avvenuta cessazione ed a recuperare le somme eventualmente anticipale avvalendosi della garanzia fidejussoria di cui al comma 6. 6. Le province vincolano l'erogazione di eventuali anticipi dei finanziamenti di cui alla presente legge, al rilascio, da parte degli interessati, di specifica garanzia fidejussoria. 7. Le province, nell'ambito dei programmi attuativi annuali, possono dichiarare ammissibili anche richieste supplementari di servizi di assistenza tecnica diretta per le quali non siano sufficienti i finanziamenti regionali loro assegnati; tali richieste potranno essere soddisfatte dalle province con risorse regionali che si rendessero eventualmente disponibili. 8. La giunta regionale, nei casi previsti all'art. 9, comma 3, lettera i) procede a rimodulare i finanziamenti per ciascuna provincia, consentendo l'accoglimento delle richieste supplementari di assistenza tecnica diretta con fondi regionali, sino alla concorrenza dei finanziamenti stessi secondo i criteri indicati dal piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale. 9. Per gli interventi di formazione professionale i programmi attuativi rinviano a quanto definito a tale riguardo nei propri atti approvati in attuazione della normativa regionale vigente in materia".