Art. 6.
                Sostituzione dell'art. 10 della legge
                   regionale 3 agosto 2001, n. 34
    1.  L'art.  10  della  legge  regionale  3  agosto 2001, n. 34 e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  10  (Piani  e  Programmi  annuali delle province). - 1. Le
province,  in coerenza con il piano regionale dei servizi di sviluppo
agricolo  e  rurale  di  cui  all'art.  9,  approvano i piani annuali
contenenti  una  sintetica  analisi  del  settore riferita al proprio
territorio,   l'individuazione   degli   obiettivi   del  piano,  gli
interventi  attivabili  e  le  risorse finanziarie ad esse destinate.
Essi recano inoltre:
      a) i  bandi  per  l'attuazione  delle azioni di cui all'art. 2,
comma 1  lettere  a)  b)  e  d)  contenenti le tipologie delle azioni
attivabili,   le   eventuali  specificita'  locali  che  giustificano
l'intervento,  lemodalita'  di  presentazione  delle  richieste  e la
relativa  modulistica  nonche'  i  criteri di valutazione e selezione
delle  proposte  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e non
discriminazione  e delle vigenti normative nazionali e comunitarie in
materia di appalti pubblici di servizi.
      b) i  bandi  rivolti  alle  aziende  per l'accesso al regime di
aiuto  finalizzato  alle  azioni di assistenza tecnica diretta di cui
all'art.  2,  comma  1, lettere e) ed f), contenenti le tipologie dei
servizi   finanziabili,  le  eventuali  specificita'  locali  che  le
giustificano,  le  modalita'  di  presentazione  delle  richieste, la
relativa modulistica ed i criteri di valutazione delle richieste.
    2.  Le province, successivamente alla conclusione delle procedure
concorsuali  di  cui al comma 1 approvano programmi attuativi annuali
recanti:
      a) per  le azioni di animazione dello sviluppo agricolo rurale,
di  monitoraggio,  di identificazione dei fabbisogni di innovazione e
di  formazione,  di comunicazione integrata tra soggetti operanti nel
sistema  dei  servizi  di  sviluppo  agricolo,  di  trasferimento  di
innovazione  tecnologica  ed  organizzativa a mezzo di divulgazione e
dimostrazione, di informazione sulle iniziative dello sviluppo rurale
di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) b) e d):
        1 ) le azioni attivate;
        2) i soggetti attuatori delle azioni attivate, selezionati ai
sensi dell'art. 5 comma 2;
        3)   i   costi   delle   azioni   attivate  ed  i  rispettivi
finanziamenti assegnati.
      b) per  i servizi di assistenza tecnica diretta di cui all'art.
2, comma l, lettere e) ed f):
        1) le tipologie di intervento finanziate;
        2) l'elenco dei soggetti ammessi a beneficiare dei servizi di
assistenza   tecnica   diretta,   con   l'indicazione   per   ciascun
beneficiario  del  soggetto attuatore prescelto, a norma dell'art. 5,
comma 3;
        3)  i  costi  dei  servizi  attivati  e  le relative quote di
partecipazione da parte dei singoli beneficiari.
      c) per  le azioni ed i servizi di cui alle lettere a) e b) sono
indicate  le  specifiche  modalita'  di  controllo  circa il corretto
impiego dei finanziamenti concessi.
    3.  Le  province  possono  destinare  risorse proprie, nel limite
massimo   del   venti  per  cento  ad  integrazione  di  quanto  loro
annualmente  destinato  dalla Regione Toscana, indicandone le precise
entita' nei rispettivi piani.
    4.  Successivamente alla loro approvazione, i programmi attuativi
non possono subire modifiche che comportino aumenti di spesa a carico
del bilancio regionale.
    5.  In  caso  di  cessazione  dei  servizi  di assistenza tecnica
diretta,  intervenuta per qualsiasi causa nel corso del programma, la
provincia  provvede  a  ridurre proporzionalmente il finanziamento ai
beneficiari  interessati  dall'avvenuta cessazione ed a recuperare le
somme    eventualmente    anticipale   avvalendosi   della   garanzia
fidejussoria di cui al comma 6.
    6.  Le  province vincolano l'erogazione di eventuali anticipi dei
finanziamenti di cui alla presente legge, al rilascio, da parte degli
interessati, di specifica garanzia fidejussoria.
    7.  Le  province,  nell'ambito  dei  programmi attuativi annuali,
possono  dichiarare  ammissibili  anche  richieste  supplementari  di
servizi  di  assistenza  tecnica  diretta  per  le  quali  non  siano
sufficienti  i finanziamenti regionali loro assegnati; tali richieste
potranno  essere soddisfatte dalle province con risorse regionali che
si rendessero eventualmente disponibili.
    8.  La  giunta  regionale, nei casi previsti all'art. 9, comma 3,
lettera i)   procede   a  rimodulare  i  finanziamenti  per  ciascuna
provincia,  consentendo  l'accoglimento delle richieste supplementari
di   assistenza  tecnica  diretta  con  fondi  regionali,  sino  alla
concorrenza  dei  finanziamenti stessi secondo i criteri indicati dal
piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.
    9.  Per  gli  interventi  di formazione professionale i programmi
attuativi  rinviano a quanto definito a tale riguardo nei propri atti
approvati   in   attuazione  della  normativa  regionale  vigente  in
materia".