Art. 8. Modifica all'art. 12 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 l. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 e' sostituito con l'anno "2002". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 3 agosto 2001 Passaleva: (incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000.) La presente legge, approvata dal consiglio Regionale nella seduta del 4 luglio 2001 e vistata dal commissario del Governo il 24 luglio 2001, e' promulgata a seguito di decisione positiva della commissione europea pervenuta in data 2 agosto 2001.