Art. 8.
                  Modifica all'art. 12 della legge
                   regionale 3 agosto 2001, n. 34
    l.  Al  comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 3 agosto 2001,
n. 34 e' sostituito con l'anno "2002".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 3 agosto 2001
Passaleva:    (incaricato  con  D.P.G.R.  n. 132 del 22 maggio 2000.)
    La presente legge, approvata dal consiglio Regionale nella seduta
del  4 luglio 2001 e vistata dal commissario del Governo il 24 luglio
2001, e' promulgata a seguito di decisione positiva della commissione
europea pervenuta in data 2 agosto 2001.