Art. 2. Modifica dell'Art. 33 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 1. Dopo la lettera d), comma 2 dell'Art. 33 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, e' aggiunta la seguente lettera: "d-bis) da lire 200.000 a 2.000.000 per la violazione di cui all'Art. 29 comma 1-bis. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 16 agosto 2001 GALAN