Art. 2.
 Modifica dell'Art. 33 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36
    1. Dopo la lettera d), comma 2 dell'Art. 33 della legge regionale
8 settembre 1997, n. 36, e' aggiunta la seguente lettera:
      "d-bis)  da  lire 200.000  a 2.000.000 per la violazione di cui
all'Art. 29 comma 1-bis.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 16 agosto 2001
                                GALAN