Art. 2.
    1.  L'ambito  territoriale  dell'unita' locale socio-sanitaria n.
21,  individuata  nell'allegato  A) di cui all'Art. 9, comma 1, della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, viene cosi' modificato:
    "Unita' locale socio-sanitaria n. 21.
    Comuni appartenenti all'unita' locale socio-sanitaria n. 21:
      Angiari;
      Bevilacqua;
      Bonavigo;
      Boschi Sant'Anna;
      Bovolone;
      Casaleone;
      Castagnaro;
      Cerea;
      Concamarise;
      Gazzo Veronese;
      Isola Rizza;
      Legnago;
      Minerbe;
      Nogara;
      Oppeano;
      Palu';
      Ronco all'Adige;
      Roverchiara;
      Salizzole;
      San Pietro di Morubio;
      Sanguinetto;
      Sorga';
      Terrazzo;
      Villa Bartolomea;
      Zevio".
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 16 agosto 2001
                                GALAN
    (Omissis)