Art. 2. 1. L'ambito territoriale dell'unita' locale socio-sanitaria n. 21, individuata nell'allegato A) di cui all'Art. 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, viene cosi' modificato: "Unita' locale socio-sanitaria n. 21. Comuni appartenenti all'unita' locale socio-sanitaria n. 21: Angiari; Bevilacqua; Bonavigo; Boschi Sant'Anna; Bovolone; Casaleone; Castagnaro; Cerea; Concamarise; Gazzo Veronese; Isola Rizza; Legnago; Minerbe; Nogara; Oppeano; Palu'; Ronco all'Adige; Roverchiara; Salizzole; San Pietro di Morubio; Sanguinetto; Sorga'; Terrazzo; Villa Bartolomea; Zevio". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 16 agosto 2001 GALAN (Omissis)