Art. 10. La denominazione e la declaratoria della scheda n. 1, servizio "Affari istituzionali e legislativi" dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue: "1 - Servizio legislativo: 1) cura l'esame e la definitiva formulazione dei disegni di legge di iniziativa della giunta provinciale; 2) verifica la vigente legislazione provinciale e propone i necessari interventi di revisione normativa anche al fine della semplificazione e dell'adeguamento ai processi di riforma dell'amministrazione; 3) elabora proposte per la razionalizzazione normativa delle funzioni provinciali nel rispetto del principio di sussidiarieta'; 4) fornisce le consulenze giuridico-interpretative richieste dalle strutture in ordine alla applicazione degli istituti di carattere generale previsti dalla legislazione provinciale anche in ordine ad eventuali atti di indirizzo sull'applicazione dei medesimi istituti".