Art. 10.
    La  denominazione  e  la declaratoria della scheda n. 1, servizio
"Affari  istituzionali  e  legislativi" dell'allegato C), della legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue:
    "1 - Servizio legislativo:
      1)  cura  l'esame  e  la definitiva formulazione dei disegni di
legge di iniziativa della giunta provinciale;
      2)  verifica  la  vigente  legislazione provinciale e propone i
necessari  interventi  di  revisione  normativa  anche  al fine della
semplificazione   e   dell'adeguamento   ai   processi   di   riforma
dell'amministrazione;
      3)  elabora  proposte  per la razionalizzazione normativa delle
funzioni provinciali nel rispetto del principio di sussidiarieta';
      4)  fornisce  le  consulenze giuridico-interpretative richieste
dalle  strutture  in  ordine  alla  applicazione  degli  istituti  di
carattere  generale  previsti dalla legislazione provinciale anche in
ordine  ad eventuali atti di indirizzo sull'applicazione dei medesimi
istituti".