Art. 12. La denominazione e la declaratoria della scheda n. 14, servizio "Organizzazione finanziaria" dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s. m., sono modificate come segue: "14 - Servizio tributi: 1) Il servizio provvede agli adempimenti connessi all'esercizio del potere impositivo attribuito alla provincia. In particolare, cura la trattazione degli affari relativi alla gestione dei tributi provinciali, provvedendo alla definizione delle relative procedure applicative e alla predisposizione degli atti e della documentazione relativa; 2) svolge attivita' di informazione nei confronti dei soggetti interessati, provvede alla predisposizione del materiale divulgativo, cura i rapporti con le strutture, gli enti e i soggetti incaricati delle operazioni di accertamento e di controllo dei tributi provinciali; 3) provvede alle operazioni di liquidazione dei tributi, all'attivita' di controllo e di accertamento delle infrazioni, all'applicazione delle sanzioni; 4) vigila sugli adempimenti previsti dalle norme tributarie in relazione ai compiti ed alle attivita' della provincia; coordina la raccolta dei dati di competenza delle strutture provinciali, necessari alla predisposizione delle dichiarazioni previste dalle leggi tributarie e cura gli adempimenti connessi alla presentazione delle suddette dichiarazioni; 5) svolge attivita' di consulenza a favore delle strutture provinciali nelle attivita' fiscali di loro competenza e nel corretto svolgimento, degli adempimenti connessi alle medesime attivita'. Effettua attivita' di informazione e divulgazione delle novita' fiscali; 6) provvede alle attivita' inerenti il contenzioso tributario; 7) cura l'organizzazione di un osservatorio sulla fiscalita' di interesse provinciale; 8) provvede alla gestione del servizio "cassa ed economato centrale"; 9) collabora con gli altri servizi del dipartimento nell'impostazione e nell'elaborazione degli elementi per la formazione del bilancio annuale, pluriennale e del rendiconto generale della provincia. Fornisce al servizio entrate gli elementi necessari per la contabilizzazione dei tributi provinciali".