Art. 13. La declaratoria della scheda n. 15, servizio "Bilancio e ragioneria" dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., e' modificata come segue: "15 - Servizio bilancio e ragioneria: 1) il servizio provvede alla predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, del documento tecnico di accompagnamento e specificazione, dei provvedimenti di assestamento e di variazione, in collaborazione con il servizio entrate e il servizio programmazione; 2) cura la predisposizione del bilancio per centri di responsabilita', del preventivo di cassa e del budget da assegnare ai dirigenti; 3) predispone la legge finanziaria, i provvedimenti per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio e per l'utilizzo dei fondi di riserva e dei fondi speciali, provvede alle registrazioni contabili in relazione a detti prelievi ed alle variazioni di bilancio; 4) effettua le verifiche previste dalla legge di contabilita' in relazione agli atti dai quali possa comunque derivare un impegno o l'emissione di titoli di spesa; 5) provvede alla registrazione degli impegni di spesa e all'emissione dei titoli di spesa nonche' agli adempimenti conseguenti a quelli rimasti inestinti a fine esercizio; cura la riduzione degli ordini di accreditamento in conformita' alle somme prelevate; 6) predispone i provvedimenti di determinazione dei residui passivi nonche' il rendiconto generale della provincia in collaborazione con il servizio patrimonio e demanio; 7) provvede in ordine agli aspetti finanziari e contabili dei disegni di legge, cura gli adempimenti previsti dalle norme dello Stato in materia di trasmissione di statistiche e dati contabili; 8) effettua il riscontro amministrativo e contabile sui rendiconti dei funzionari delegati; 9) provvede agli adempimenti relativi alla gestione dell'anagrafe degli interventi finanziari provinciali e coordina la gestione dell'anagrafe dei beneficiari per gli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione delle spese".