Art. 14.
    La  denominazione  e la declaratoria della scheda n. 16, servizio
"Entrate   e  credito"  dell'allegato  C),  della  legge  provinciale
29 aprile 1983, n. 12 e s. m., sono modificate come segue:
    "16 - Servizio entrate:
      1)  il  servizio  elabora  gli  elementi  di  competenza per la
predisposizione  dello  stato di previsione dell'entrata del bilancio
annuale  e  pluriennale,  del  documento tecnico di accompagnamento e
specificazione,   nonche'   dei   provvedimenti   di   variazione  ed
assestamento;
      2)  collabora  con  il  servizio  bilancio  e ragioneria per la
predisposizione  del  bilancio  per  centri  di  responsabilita', del
preventivo di cassa e del budget da assegnare ai dirigenti;
      3)  predispone  i  provvedimenti  di determinazione dei residui
attivi   nonche'   il   rendiconto   generale   della   provincia  in
collaborazione con il servizio bilancio e ragioneria;
      4)  predispone  gli  elementi  per l'accordo di cui all'art. 78
dello  statuto  e  per le intese con lo Stato previste dalle norme di
attuazione  in  materia  finanziaria.  Verifica gli atti degli uffici
statali   relativi   alla  compartecipazione  provinciale  a  tributi
erariali,  provvede  alla  promozione  e  al  controllo  delle  altre
entrate,   in  conformita'  a  quanto  disposto  dal  regolamento  di
contabilita' della provincia;
      5)  effettua  le verifiche previste dalla legge di contabilita'
in   relazione  agli  atti  dai  quali  possa  comunque  derivare  un
accertamento  o  la  predisposizione  di  un  titolo  di riscossione;
provvede  inoltre  alla  registrazione  degli  accertamenti  e  delle
riscossioni,  predispone  i  titoli  di  riscossione  e cura gli atti
conseguenti;
      6)  provvede  al recupero forzoso dei crediti della provincia e
agli  adempimenti  relativi  ai  rapporti con il concessionario della
riscossione;
      7)  provvede  agli  atti  inerenti  alla  contrazione di mutui,
all'emissione  di  prestiti  ed  al ricorso ad altre forme di finanza
straordinaria  nonche'  alle  anticipazioni  di  cassa;  elabora  gli
elementi per la regolazione dei flussi finanziari;
      8)  verifica i conti amministrativi dei consegnatari dei beni e
degli  agenti  della  riscossione e riscontra il conto giudiziale del
tesoriere;
      9)  predispone gli atti per le partecipazioni finanziarie della
provincia  e  provvede all'esame e formula osservazioni sui documenti
finanziari  e  contabili degli enti e delle gestioni costituiti dalla
provincia, nonche' delle societa' in cui la stessa partecipa.
      10)  coordina la gestione dell'anagrafe dei beneficiari per gli
aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione delle entrate".