Art. 14. La denominazione e la declaratoria della scheda n. 16, servizio "Entrate e credito" dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s. m., sono modificate come segue: "16 - Servizio entrate: 1) il servizio elabora gli elementi di competenza per la predisposizione dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale e pluriennale, del documento tecnico di accompagnamento e specificazione, nonche' dei provvedimenti di variazione ed assestamento; 2) collabora con il servizio bilancio e ragioneria per la predisposizione del bilancio per centri di responsabilita', del preventivo di cassa e del budget da assegnare ai dirigenti; 3) predispone i provvedimenti di determinazione dei residui attivi nonche' il rendiconto generale della provincia in collaborazione con il servizio bilancio e ragioneria; 4) predispone gli elementi per l'accordo di cui all'art. 78 dello statuto e per le intese con lo Stato previste dalle norme di attuazione in materia finanziaria. Verifica gli atti degli uffici statali relativi alla compartecipazione provinciale a tributi erariali, provvede alla promozione e al controllo delle altre entrate, in conformita' a quanto disposto dal regolamento di contabilita' della provincia; 5) effettua le verifiche previste dalla legge di contabilita' in relazione agli atti dai quali possa comunque derivare un accertamento o la predisposizione di un titolo di riscossione; provvede inoltre alla registrazione degli accertamenti e delle riscossioni, predispone i titoli di riscossione e cura gli atti conseguenti; 6) provvede al recupero forzoso dei crediti della provincia e agli adempimenti relativi ai rapporti con il concessionario della riscossione; 7) provvede agli atti inerenti alla contrazione di mutui, all'emissione di prestiti ed al ricorso ad altre forme di finanza straordinaria nonche' alle anticipazioni di cassa; elabora gli elementi per la regolazione dei flussi finanziari; 8) verifica i conti amministrativi dei consegnatari dei beni e degli agenti della riscossione e riscontra il conto giudiziale del tesoriere; 9) predispone gli atti per le partecipazioni finanziarie della provincia e provvede all'esame e formula osservazioni sui documenti finanziari e contabili degli enti e delle gestioni costituiti dalla provincia, nonche' delle societa' in cui la stessa partecipa. 10) coordina la gestione dell'anagrafe dei beneficiari per gli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione delle entrate".