Art. 15. La declaratoria della scheda n. 11, servizio "Statistica" dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s. m., e' modificata come segue: "11 - Servizio statistica: 1) il servizio statistica fa parte del sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e svolge le funzioni di ufficio provinciale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1978 e ss. mm.; 2) provvede a coordinare l'attivita' statistica degli enti ed organi di cui all'Art. 17 del regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, attribuita agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 3) effettua le rilevazioni statistiche, ivi compresi i censimenti, previste dal programma statistico nazionale; promuove e realizza le rilevazioni e le elaborazioni dei dati statistici che interessano l'amministrazione provinciale; 4) effettua, in collaborazione con le competenti strutture, analisi dei fenomeni sociali, economici, territoriali e ambientali. Predispone rapporti di ricerca e fornisce il supporto metodologico per il corretto trattamento dei dati; 5) svolge funzioni di centro di informazione statistica per la provincia di Trento. Provvede alla predisposizione e alla diffusione della documentazione statistica ufficiale; 6) partecipa alla definizione ed allo sviluppo del sistema informativo provinciale. curandone in particolare il contenuto informativo, le regole di classificazione e la coerenza tra i sottosistemi che lo compongono. Provvede alla definizione delle regole per il mantenimento dei flussi e sovraintende al corretto aggiornamento delle basi dati; 7) costituisce riferimento per la provincia nei confronti dei sistemi informativi nazionali; 8) svolge le funzioni di osservatorio provinciale dei lavori pubblici e contestualmente la funzione di sezione provinciale dell'osservatorio nazionale dei lavori pubblici, istituito presso l'autorita' di vigilanza sui lavori pubblici".