Art. 17. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 7 del presente regolamento, relative rispettivamente ai servizi "Motorizzazione civile e infrastrutture ferroviarie", "Sviluppo della montagna" e "Universita' e ricerca scientifica", hanno efficacia a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico ai dirigenti delle rispettive strutture.