Art. 17.
    Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  2,  4 e 7 del presente
regolamento,  relative  rispettivamente  ai  servizi  "Motorizzazione
civile  e  infrastrutture  ferroviarie",  "Sviluppo della montagna" e
"Universita'  e  ricerca  scientifica",  hanno  efficacia a decorrere
dalla data di affidamento dell'incarico ai dirigenti delle rispettive
strutture.