Art. 18. Le disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del presente regolamento, relative rispettivamente ai servizi "Tributi", "Bilancio e ragioneria" e "Entrate", hanno efficacia a seguito dell'adozione del provvedimento con il quale viene disposto l'incardinamento presso il dipartimento di riferimento dell'assessore cui e' attribuita la competenza in materia di organizzazione e personale dell'ufficio previdenza e stipendi, attualmente incardinato presso il servizio organizzazione finanziaria. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI