Art. 18.
    Le  disposizioni  di  cui  agli  artt.  12,  13 e 14 del presente
regolamento, relative rispettivamente ai servizi "Tributi", "Bilancio
e  ragioneria"  e  "Entrate", hanno efficacia a seguito dell'adozione
del provvedimento con il quale viene disposto l'incardinamento presso
il  dipartimento  di  riferimento dell'assessore cui e' attribuita la
competenza  in  materia  di  organizzazione  e personale dell'ufficio
previdenza  e  stipendi,  attualmente  incardinato presso il servizio
organizzazione finanziaria.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI