Art. 3. La declaratoria della scheda n. 36 servizio "Comunicazioni e trasporti" dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., e' modificata come segue: "36 - Servizio comunicazioni e trasporti: 1) il servizio provvede alla trattazione degli affari in materia di trasporti di interesse provinciale per via terrestre, lacuale, fluviale, per canali navigabili ed idrovie e per via aerea, compresi i trasporti agevolati e per portatori di minorazioni: 2) esercita le attivita' amministrative previste dalla legislazione provinciale in materia di trasporti riguardanti in particolare l'affidamento dei servizi e la vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio dei servizi pubblici; cura inoltre la predisposizione degli atti programmatori inerenti l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di trasporto, gli interventi finanziari sulle imprese affidatarie dei servizi stessi; 3) provvede all'espletamento delle attivita' tecnico-amministrative in materia di sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre su gomma; 4) cura le questioni inerenti la navigazione interna provinciale; 5) svolge, in materia, i compiti previsti dall'art. 14 dello statuto di autonomia".