Art. 3.
    La  declaratoria  della  scheda  n.  36 servizio "Comunicazioni e
trasporti"  dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983,
n. 12 e s.m., e' modificata come segue:
    "36 - Servizio comunicazioni e trasporti:
      1)  il  servizio  provvede  alla  trattazione  degli  affari in
materia  di  trasporti  di  interesse  provinciale per via terrestre,
lacuale,  fluviale, per canali navigabili ed idrovie e per via aerea,
compresi i trasporti agevolati e per portatori di minorazioni:
      2)   esercita   le   attivita'  amministrative  previste  dalla
legislazione  provinciale  in  materia  di  trasporti  riguardanti in
particolare   l'affidamento   dei   servizi   e  la  vigilanza  sulla
regolarita'  dell'esercizio  dei  servizi  pubblici;  cura inoltre la
predisposizione  degli atti programmatori inerenti l'organizzazione e
la  gestione  dei  servizi  pubblici  di  trasporto,  gli  interventi
finanziari sulle imprese affidatarie dei servizi stessi;
      3)      provvede      all'espletamento      delle     attivita'
tecnico-amministrative  in  materia  di  sicurezza dell'esercizio dei
servizi pubblici di trasporto per via terrestre su gomma;
      4)   cura   le   questioni   inerenti  la  navigazione  interna
provinciale;
      5)  svolge,  in  materia, i compiti previsti dall'art. 14 dello
statuto di autonomia".