Art. 4. La denominazione e la declaratoria della scheda n. 34 servizio "Lavori pubblici degli enti locali" dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue: "34 - Servizio sviluppo della montagna: 1) il servizio provvede al coordinamento degli interventi settoriali ed intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane in applicazione della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, e cura l'organizzazione della conferenza biennale per la montagna, assicurandone le necessarie finzioni di supporto e di segreteria; 2) collabora con l'Osservatorio provinciale per lo sviluppo montano in ordine ai compiti affidati al medesimo, assicurandone le necessarie funzioni di supporto e di segreteria; 3) coordina, in riferimento alle materie relative all'agricoltura e alla selvicoltura, le attivita' connesse al sistema informativo ambientale e territorio, al sistema informativo agricolo e forestale, nonche' al sistema informativo per la montagna; 4) cura gli adempimenti connessi all'archivio provinciale delle imprese agricole, supportando l'attivita' dei comitati territoriali di sviluppo rurale, di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11; 5) collabora con le strutture competenti in materia di agricoltura, foreste e montagna in ordine all'informatizzazione delle strutture, alla elaborazione di proposte per percorsi formativi del personale, alle altre questioni di carattere trasversale e generale nonche' all'informatizzazione nel settore agricolo e forestale".