Art. 4.
    La  denominazione  e  la declaratoria della scheda n. 34 servizio
"Lavori  pubblici  degli  enti  locali" dell'allegato C), della legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue:
    "34 - Servizio sviluppo della montagna:
      1)  il  servizio  provvede  al  coordinamento  degli interventi
settoriali  ed  intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane in
applicazione  della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, e cura
l'organizzazione   della   conferenza   biennale   per  la  montagna,
assicurandone le necessarie finzioni di supporto e di segreteria;
      2)  collabora  con  l'Osservatorio  provinciale per lo sviluppo
montano  in  ordine ai compiti affidati al medesimo, assicurandone le
necessarie funzioni di supporto e di segreteria;
      3)    coordina,    in   riferimento   alle   materie   relative
all'agricoltura e alla selvicoltura, le attivita' connesse al sistema
informativo  ambientale e territorio, al sistema informativo agricolo
e forestale, nonche' al sistema informativo per la montagna;
      4) cura gli adempimenti connessi all'archivio provinciale delle
imprese  agricole,  supportando l'attivita' dei comitati territoriali
di  sviluppo  rurale, di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000,
n. 11;
      5)   collabora  con  le  strutture  competenti  in  materia  di
agricoltura, foreste e montagna in ordine all'informatizzazione delle
strutture,  alla  elaborazione di proposte per percorsi formativi del
personale,  alle  altre questioni di carattere trasversale e generale
nonche' all'informatizzazione nel settore agricolo e forestale".