Art. 5.
    La  denominazione  e  la declaratoria della scheda n. 4. Servizio
"Affari  generali" dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile
1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue:
    "4 - Servizio appalti, contratti e gestioni generali:
      1)   il   servizio   provvede   alla  predisposizione  ed  alla
stipulazione   degli   atti   contrattuali,   alla   loro   raccolta,
registrazione   e  trascrizione  nonche'  alla  tenuta  del  relativo
repertorio;
      2)   cura   l'elaborazione   e  coordina  l'applicazione  delle
disposizioni  in  materia  di  contatti  e di appalti anche di lavori
pubblici;
      3)   provvede  all'espletamento  delle  procedure  ad  evidenza
pubblica  per  la scelta del contraente nei contratti in cui e' parte
la  provincia  nonche'  all'espletamento delle procedure negoziate in
materia  di  lavori  pubblici  di importo superiore ai limiti fissati
dalla giunta provinciale;
      4)  svolge  attivita'  di  assistenza  e  di  consulenza  sulle
procedure  per  la  scelta del contraente e in materia contrattuale a
favore  delle  strutture  provinciali  e  delle altre amministrazioni
aggiudicatrici;  collabora  con  il servizio competente in materia di
autonomie  locali  nell'istruttoria  dei  provvedimenti  soggetti  al
controllo  della  giunta provinciale riguardante la medesima materia.
Svolge  nei  casi previsti dalle vigenti disposizioni le procedure di
cui al punto 3 per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
      5)  svolge  attivita'  di  assistenza  e di consulenza a favore
degli   enti   locali   e   funzionali   in   ordine  alle  procedure
amministrative  in  materia  di  lavori  pubblici e alle procedure di
affidamento  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  14,  comma  1 del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
nella legge 12 luglio 1991, n. 203;
      6)  provvede  alla gestione delle assicurazioni, con esclusione
di  quelle obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
      7)  svolge  le  funzioni  amministrative  di  competenza  della
provincia  in  materia  di  persone giuridiche private previste dalle
norme del Capo II, Titolo II, libro I del codice civile;
      8)  provvede  ai  servizi di portineria e di piano degli uffici
provinciali,  di  collegamento fra gli uffici nonche' di spedizione e
smistamento   della   corrispondenza,   di   pubblicazione   all'albo
provinciale  e  di  notifica  di  atti,  di stamperia, riproduzione e
duplicazione, di centralino telefonico".