Art. 5. La denominazione e la declaratoria della scheda n. 4. Servizio "Affari generali" dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue: "4 - Servizio appalti, contratti e gestioni generali: 1) il servizio provvede alla predisposizione ed alla stipulazione degli atti contrattuali, alla loro raccolta, registrazione e trascrizione nonche' alla tenuta del relativo repertorio; 2) cura l'elaborazione e coordina l'applicazione delle disposizioni in materia di contatti e di appalti anche di lavori pubblici; 3) provvede all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente nei contratti in cui e' parte la provincia nonche' all'espletamento delle procedure negoziate in materia di lavori pubblici di importo superiore ai limiti fissati dalla giunta provinciale; 4) svolge attivita' di assistenza e di consulenza sulle procedure per la scelta del contraente e in materia contrattuale a favore delle strutture provinciali e delle altre amministrazioni aggiudicatrici; collabora con il servizio competente in materia di autonomie locali nell'istruttoria dei provvedimenti soggetti al controllo della giunta provinciale riguardante la medesima materia. Svolge nei casi previsti dalle vigenti disposizioni le procedure di cui al punto 3 per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. 5) svolge attivita' di assistenza e di consulenza a favore degli enti locali e funzionali in ordine alle procedure amministrative in materia di lavori pubblici e alle procedure di affidamento per le finalita' di cui all'art. 14, comma 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203; 6) provvede alla gestione delle assicurazioni, con esclusione di quelle obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 7) svolge le funzioni amministrative di competenza della provincia in materia di persone giuridiche private previste dalle norme del Capo II, Titolo II, libro I del codice civile; 8) provvede ai servizi di portineria e di piano degli uffici provinciali, di collegamento fra gli uffici nonche' di spedizione e smistamento della corrispondenza, di pubblicazione all'albo provinciale e di notifica di atti, di stamperia, riproduzione e duplicazione, di centralino telefonico".