Art. 6. La denominazione e la declaratoria della scheda n. 6, servizio "Organizzazione" dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue: "6 - Servizio Organizzazione ed informatica: 1) il servizio cura gli affari concernenti l'ordinamento delle strutture provinciali, provvedendo, anche sulla base della verifica delle funzioni e dei processi e in sede di impatto organizzativo e procedurale, alla riorganizzazione delle strutture provinciali, con l'obiettivo di una loro semplificazione e razionalizzazione; 2) svolge attivita' di studio, ricerca e analisi dei procedimenti e dei relativi metodi di lavoro, al fine della semplificazione e dello snellimento delle procedure amministrative, anche attraverso l'applicazione di forme di incentivazione del personale; 3) cura gli adempimenti previsti dalla normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo, e fornisce consulenza e supporto alle strutture provinciali in ordine alla applicazione della predetta normativa; 4) predispone, d'intesa con la struttura competente in materia di beni librari ed archivistici, gli atti e adotta le misure necessarie per l'applicazione della normativa in materia di protocollo e archivio, nonche' per la gestione del flusso documentale; 5) cura la predisposizione e l'attuazione dei programmi relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale; 6) promuove e coordina la realizzazione del sistema informativo elettronico provinciale e provvede, anche sulla base di espresse richieste delle strutture provinciali, alla definizione delle esigenze informatiche; cura i rapporti con le societa' fornitrici di servizi informatici, nonche' la verifica e il controllo di quanto attiene alla fornitura dei servizi medesimi; 7) coordina, mediante gli sportelli periferici, l'attivita' di promozione delle informazioni al cittadino, anche in relazione alla proposizione di istanze da rivolgere alla provincia; 8) per lo svolgimento delle proprie attivita' il servizio si avvale della collaborazione delle strutture provinciali, che sono tenute a fornire tutti i dati e le informazioni richieste".