Art. 6.
    La  denominazione  e  la declaratoria della scheda n. 6, servizio
"Organizzazione"  dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile
1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue:
      "6 - Servizio Organizzazione ed informatica:
      1)  il servizio cura gli affari concernenti l'ordinamento delle
strutture  provinciali,  provvedendo, anche sulla base della verifica
delle  funzioni  e  dei processi e in sede di impatto organizzativo e
procedurale,  alla  riorganizzazione delle strutture provinciali, con
l'obiettivo di una loro semplificazione e razionalizzazione;
      2)   svolge   attivita'   di  studio,  ricerca  e  analisi  dei
procedimenti   e  dei  relativi  metodi  di  lavoro,  al  fine  della
semplificazione  e  dello snellimento delle procedure amministrative,
anche  attraverso  l'applicazione  di  forme  di  incentivazione  del
personale;
      3) cura gli adempimenti previsti dalla normativa provinciale in
materia  di  procedimento  amministrativo,  e  fornisce  consulenza e
supporto alle strutture provinciali in ordine alla applicazione della
predetta normativa;
      4)  predispone, d'intesa con la struttura competente in materia
di  beni  librari  ed  archivistici,  gli  atti  e  adotta  le misure
necessarie   per   l'applicazione   della  normativa  in  materia  di
protocollo   e   archivio,   nonche'   per  la  gestione  del  flusso
documentale;
      5)   cura  la  predisposizione  e  l'attuazione  dei  programmi
relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale;
      6) promuove e coordina la realizzazione del sistema informativo
elettronico  provinciale  e  provvede,  anche  sulla base di espresse
richieste   delle   strutture  provinciali,  alla  definizione  delle
esigenze  informatiche; cura i rapporti con le societa' fornitrici di
servizi  informatici,  nonche'  la  verifica e il controllo di quanto
attiene alla fornitura dei servizi medesimi;
      7)  coordina, mediante gli sportelli periferici, l'attivita' di
promozione  delle  informazioni al cittadino, anche in relazione alla
proposizione di istanze da rivolgere alla provincia;
      8)  per  lo  svolgimento delle proprie attivita' il servizio si
avvale  della  collaborazione  delle  strutture provinciali, che sono
tenute a fornire tutti i dati e le informazioni richieste".