Art. 9. La declaratoria della scheda n. 10, servizio "Programmazione" dell'allegato C), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., e' modificata come segue: "10 - Servizio programmazione: 1) il servizio provvede alle attivita' di supporto alla giunta provinciale per la predisposizione del programma di sviluppo provinciale e degli indirizzi per la formulazione degli atti di programmazione settoriale; 2) fornisce supporto alle strutture provinciali per la formulazione degli atti di programmazione settoriale, assicurandone la coerenza con gli strumenti generali della programmazione economico-finanziaria; 3) provvede, d'intesa con il segretario generale della presidenza, alla predisposizione del programma di gestione previsto dalla disciplina concernente la distinzione tra funzioni della giunta provinciale e gestione ammmistrativa dei dirigenti; 4) coordina gli adempimenti connessi con la verifica periodica sullo stato di attuazione del programma di sviluppo provinciale; 5) fornisce supporto alla giunta provinciale per l'effettuazione della valutazione e del controllo strategico con riferimento alle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di programmazione della provincia; 6) esamina le proposte di disegni di legge, gli schemi dei regolamenti e degli atti attuativi di carattere generale per gli aspetti concernenti la programmazione economico-finanziaria; 7) collabora con le strutture competenti in materia di formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia all'impostazione della manovra economico-finanziaria e cura la predisposizione della relazione programmatica; 8) svolge attivita' di analisi e studio per l'attivita' di programmazione e per l'elaborazione della metodologia di impostazione e di verifica degli atti di programmazione settoriale; 9) svolge attivita' di studio e di ricerca per la realizzazione di un sistema coordinato di controllo di gestione all'interno dell'amministrazione; fornisce supporto alle strutture provinciali per l'utilizzo del controllo di gestione quale strumento per il perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa; 10) coordina gli adempimenti connessi alla presentazione di atti di programmazione ovvero di intese istituzionali di programma ai fini dell'accesso a finanziamenti statali, con esclusione di quelli riferiti agli interventi cofinanziati dall'Unione europea, qualora i medesimi atti coinvolgano una pluralita' di strutture dipartimentali".