Art. 9.
    La  declaratoria  della  scheda  n. 10, servizio "Programmazione"
dell'allegato  C),  della  legge  provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e
s.m., e' modificata come segue:
    "10 - Servizio programmazione:
      1)  il servizio provvede alle attivita' di supporto alla giunta
provinciale   per   la  predisposizione  del  programma  di  sviluppo
provinciale  e  degli  indirizzi  per  la  formulazione degli atti di
programmazione settoriale;
      2)   fornisce   supporto  alle  strutture  provinciali  per  la
formulazione  degli  atti di programmazione settoriale, assicurandone
la   coerenza   con   gli  strumenti  generali  della  programmazione
economico-finanziaria;
      3)   provvede,   d'intesa  con  il  segretario  generale  della
presidenza,  alla  predisposizione del programma di gestione previsto
dalla disciplina concernente la distinzione tra funzioni della giunta
provinciale e gestione ammmistrativa dei dirigenti;
      4)  coordina gli adempimenti connessi con la verifica periodica
sullo stato di attuazione del programma di sviluppo provinciale;
      5)    fornisce    supporto    alla   giunta   provinciale   per
l'effettuazione  della  valutazione  e  del  controllo strategico con
riferimento   alle  scelte  compiute  in  sede  di  attuazione  degli
strumenti di programmazione della provincia;
      6)  esamina  le  proposte  di  disegni di legge, gli schemi dei
regolamenti  e  degli  atti  attuativi  di carattere generale per gli
aspetti concernenti la programmazione economico-finanziaria;
      7)   collabora  con  le  strutture  competenti  in  materia  di
formazione   del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  provincia
all'impostazione   della  manovra  economico-finanziaria  e  cura  la
predisposizione della relazione programmatica;
      8)  svolge  attivita'  di  analisi  e studio per l'attivita' di
programmazione e per l'elaborazione della metodologia di impostazione
e di verifica degli atti di programmazione settoriale;
      9) svolge attivita' di studio e di ricerca per la realizzazione
di  un  sistema  coordinato  di  controllo  di  gestione  all'interno
dell'amministrazione;  fornisce  supporto  alle strutture provinciali
per  l'utilizzo  del  controllo  di  gestione  quale strumento per il
perseguimento  dell'efficacia,  dell'efficienza  e  dell'economicita'
dell'azione amministrativa;
      10)  coordina  gli  adempimenti  connessi alla presentazione di
atti di programmazione ovvero di intese istituzionali di programma ai
fini  dell'accesso  a finanziamenti statali, con esclusione di quelli
riferiti  agli interventi cofinanziati dall'Unione europea, qualora i
medesimi    atti    coinvolgano    una    pluralita'   di   strutture
dipartimentali".