Regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di
lavoro  connessi  alle  esigenze  operative  correnti della direzione
regionale dell'istruzione e cultura.

                               Art. 1.
Tipologia di spese per le esigenze operative correnti della direzione
    1.  Sono  individuate,  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 8,
comma  52  della  legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le seguenti
tipologie di spese dirette, connesse alle esigenze operative correnti
della direzione regionale dell'istruzione e della cultura:
      a) spese  per  acquisti  di  libri, quotidiani, riviste e altre
pubblicazioni,  abbonamenti a periodici, spese per l'accesso a banche
dati  da  utilizzare  quali  strumenti  di  lavoro o di aggiornamento
specifico  dei  dipendenti  per  lo  svolgimento  delle funzioni loro
attribuite nell'ambito dell'attivita' di competenza dell'ufficio;
      b) spese  per  acquisti  di  materiali  e  per  la fornitura di
attrezzature   tecniche,  quali  macchine  di  calcolo,  attrezzature
informatiche, apparecchi per l'uso di prodotti audiovisivi e relativi
materiali  di  ricambio  e  consumo,  non  compresi  nella  dotazione
standard generalmente prevista per ogni struttura direzionale, il cui
impiego   risulti   necessario  e  indifferibile  in  relazione  allo
svolgimento  efficiente di attivita' e compiti formalmente attribuiti
alle strutture dell'ufficio;
      c) spese   per  il  pagamento  di  quote  di  iscrizione  o  di
partecipazione   di  dipendenti  della  direzione  di  qualifica  non
inferiore  a segretario a programmi di aggiornamento professionale in
materie  direttamente  attinenti  allo  svolgimento delle funzioni di
competenza.
                               Art. 2.
                          Limiti di importo
    1.  L'importo  di  ogni  singola  spesa  da  eseguirsi  ai  sensi
dell'art.  1  non  puo'  superare L. 10.000.000, al netto degli oneri
fiscali.
    2.  Non  e'  ammesso  il  frazionamento  artificioso di forniture
aventi  carattere  unitario,  il  cui  importo  complessivo superi il
limite indicato al comma 1.
                               Art. 3.
               Competenza per l'esecuzione delle spese
    1.  Le  spese  di  cui  al presente regolarmnto sono disposte dal
direttore e sono effettuate da dirigente del Servizio dell'istruzione
e ricerca, che le esegue in qualita' di funzionario delegato.
                               Art. 4.
      Modalita' di esecuzione delle spese per acquisti di beni
    1. Salvo quanto disposto all'art. 5, per l'esecuzione delle spese
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 deI presente regolamento sono
richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.
    2.  Nella  richiesta  di preventivi od offerte, in relazione alla
natura  delle  forniture  di  beni  e  servizi  vengono specificati i
criteri  di  scelta  avendo  riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico
qualitativi  della  fornitura  e  alle condizioni di esecuzione della
fornitura stessa.
    3.  Fra  i  preventivi o le offerte pervenute viene scelto quello
piu'  conveniente  in relazione ai criteri assunti ai sensi del comma
2.
    4.  I  preventivi e le offerte possono essere acquisiti anche via
telefax e sono conservati agli atti.
                               Art. 5.
                Ricorso ad un determinato contraente
    1. E' consentito iI ricorso ad un determinato contraente:
      a) qualora  la  spesa  non  superi l'importo di L. 2.000.000 al
netto di ogni onere fiscale;
      b) nei casi di unicita', specificita' o di urgenza;
      c) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;
      d) quando  il  costo del bene da acquistare sia fissato in modo
univoco dal mercato.
    2.  Il  parere  di  congruita'  delle  spese  di  cui al presente
articolo   e'   espresso,  in  relazione  alla  natura  dei  beni  da
acquistare,  dal  dirigente  del  servizio  competente per materia ai
sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche
e integrazioni.
                               Art. 6.
                   Ordinazione dei beni e servizi
    1. L'ordinazione dei beni e servizi e' effettuata dal funzionario
delegato,  su conforme disposizione del direttore regionale, mediante
lettera,  buono  d'ordine  o  altro atto idoneo secondo gli usi della
corrispondenza commerciale.
    2.  L'ordinazione  contenente  gli  elementi  di  cui all'art. 4,
comma 2,  e'  redatta  in duplice copia, di cui una e' trattenuta dal
soggetto  contraente  e  l'altra,  sottoscritta  per accettazione, e'
restituita all'amministrazione.
                               Art. 7.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note di addebito che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  del funzionario delegato
sulla regolarita' della fornitura o esecuzione.
    2.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate
al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento relativo a provviste di minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 8.
                      Gestione dei beni mobili
    1. Al vice consegnatario della direzione regionale e' affidata la
gestione  dei  beni  di  cui  all'art. 1, secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 9.
                             R i n v i o
    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili   le   disposizioni   di   legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.
                              ANTONIONE