Regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti della direzione regionale dell'istruzione e cultura. Art. 1. Tipologia di spese per le esigenze operative correnti della direzione 1. Sono individuate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le seguenti tipologie di spese dirette, connesse alle esigenze operative correnti della direzione regionale dell'istruzione e della cultura: a) spese per acquisti di libri, quotidiani, riviste e altre pubblicazioni, abbonamenti a periodici, spese per l'accesso a banche dati da utilizzare quali strumenti di lavoro o di aggiornamento specifico dei dipendenti per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite nell'ambito dell'attivita' di competenza dell'ufficio; b) spese per acquisti di materiali e per la fornitura di attrezzature tecniche, quali macchine di calcolo, attrezzature informatiche, apparecchi per l'uso di prodotti audiovisivi e relativi materiali di ricambio e consumo, non compresi nella dotazione standard generalmente prevista per ogni struttura direzionale, il cui impiego risulti necessario e indifferibile in relazione allo svolgimento efficiente di attivita' e compiti formalmente attribuiti alle strutture dell'ufficio; c) spese per il pagamento di quote di iscrizione o di partecipazione di dipendenti della direzione di qualifica non inferiore a segretario a programmi di aggiornamento professionale in materie direttamente attinenti allo svolgimento delle funzioni di competenza. Art. 2. Limiti di importo 1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi dell'art. 1 non puo' superare L. 10.000.000, al netto degli oneri fiscali. 2. Non e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture aventi carattere unitario, il cui importo complessivo superi il limite indicato al comma 1. Art. 3. Competenza per l'esecuzione delle spese 1. Le spese di cui al presente regolarmnto sono disposte dal direttore e sono effettuate da dirigente del Servizio dell'istruzione e ricerca, che le esegue in qualita' di funzionario delegato. Art. 4. Modalita' di esecuzione delle spese per acquisti di beni 1. Salvo quanto disposto all'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 deI presente regolamento sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti. 2. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni e servizi vengono specificati i criteri di scelta avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura e alle condizioni di esecuzione della fornitura stessa. 3. Fra i preventivi o le offerte pervenute viene scelto quello piu' conveniente in relazione ai criteri assunti ai sensi del comma 2. 4. I preventivi e le offerte possono essere acquisiti anche via telefax e sono conservati agli atti. Art. 5. Ricorso ad un determinato contraente 1. E' consentito iI ricorso ad un determinato contraente: a) qualora la spesa non superi l'importo di L. 2.000.000 al netto di ogni onere fiscale; b) nei casi di unicita', specificita' o di urgenza; c) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta; d) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato. 2. Il parere di congruita' delle spese di cui al presente articolo e' espresso, in relazione alla natura dei beni da acquistare, dal dirigente del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni. Art. 6. Ordinazione dei beni e servizi 1. L'ordinazione dei beni e servizi e' effettuata dal funzionario delegato, su conforme disposizione del direttore regionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale. 2. L'ordinazione contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, e' redatta in duplice copia, di cui una e' trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, e' restituita all'amministrazione. Art. 7. Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 1. La liquidazione delle spese e' effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione del funzionario delegato sulla regolarita' della fornitura o esecuzione. 2. Il pagamento e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato. 3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2. 4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. Art. 8. Gestione dei beni mobili 1. Al vice consegnatario della direzione regionale e' affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia. Art. 9. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni di legge e del regolamento di contabilita' dello Stato. ANTONIONE