Art. 2.
               Condizioni per il rimborso delle spese
    1. Le Aziende sanitarie liguri rimborsano ai propri assistiti, in
attesa  di  trapianto  o  che  abbiano  subito  un  trapianto  presso
strutture   ubicate   nel   territorio   nazionale,  e  all'eventuale
accompagnatore,  le spese per il trasporto ovvero il viaggio e per il
soggiorno  in  province  diverse  da  quella del comune di residenza,
sostenute al fine di effettuare:
      a) esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
      b) intervento di trapianto;
      c) terapia  riabilitativa  e  di  tutti i controlli successivi,
nonche'  di  quelli  per  le  complicanze  derivanti  dall'intervento
stesso;
      d) eventuale espianto.