Art. 2. Condizioni per il rimborso delle spese 1. Le Aziende sanitarie liguri rimborsano ai propri assistiti, in attesa di trapianto o che abbiano subito un trapianto presso strutture ubicate nel territorio nazionale, e all'eventuale accompagnatore, le spese per il trasporto ovvero il viaggio e per il soggiorno in province diverse da quella del comune di residenza, sostenute al fine di effettuare: a) esami preliminari e per la tipizzazione tissutale; b) intervento di trapianto; c) terapia riabilitativa e di tutti i controlli successivi, nonche' di quelli per le complicanze derivanti dall'intervento stesso; d) eventuale espianto.