Art. 3.
                    Limiti e criteri di rimborso
    1.  Il  rimborso  delle  spese  di trasporto, viaggio e soggiorno
sostenute  in  relazione  alle  fattispecie  elencate  all'art.  2 e'
corrisposto,  nel limite massimo complessivo di lire sei milioni, per
ogni evento di trapianto.
    2.  Il  rimborso  della spesa nei limiti complessivi stabiliti al
comma 1  e'  corrisposto  laddove il reddito del nucleo familiare sia
inferiore  a lire 100 milioni, maggiorati secondo la composizione del
nucleo  familiare  in  base  alla  scala  di  equivalenza di cui alla
tabella  2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (definizione
di  criteri  unificati  di valutazione della situazione economica dei
soggetti  che  richiedono  prestazioni  sociali  agevolate,  a  norma
dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).