Art. 4. Modalita' di erogazione dei rimborsi 1. L'Azienda sanitaria locale corrisponde una anticipazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, nella misura massima del 50% del tetto massimo fissato dall'art. 3, comma 1, su richiesta dell'assistito corredata dalla seguente documentazione: a) certificazione medica sulla condizione sanitaria attestante la necessita' di accompagnamento; b) autocertificazione sulle condizioni reddituali del nucleo familiare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); c) indicazione delle spese di trasporto ovvero viaggio e soggiorno preventivate. 2. L'azienda sanitaria locale provvede, nel rispetto del tetto massimo fissato dall'art. 3, comma 1, alla liquidazione a conguaglio delle spese sostenute documentate con fatture quietanzate o titoli equipollenti.