Art. 4.
                Modalita' di erogazione dei rimborsi
    1.  L'Azienda  sanitaria  locale  corrisponde  una anticipazione,
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda, nella misura
massima  del  50%  del tetto massimo fissato dall'art. 3, comma 1, su
richiesta dell'assistito corredata dalla seguente documentazione:
      a) certificazione  medica sulla condizione sanitaria attestante
la necessita' di accompagnamento;
      b) autocertificazione  sulle  condizioni  reddituali del nucleo
familiare  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica.
28 dicembre  2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
      c)  indicazione  delle  spese  di  trasporto  ovvero  viaggio e
soggiorno preventivate.
    2.  L'azienda  sanitaria  locale provvede, nel rispetto del tetto
massimo  fissato dall'art. 3, comma 1, alla liquidazione a conguaglio
delle  spese  sostenute  documentate con fatture quietanzate o titoli
equipollenti.