Art. 6.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede  mediante  prelevamento  di  lire  200.000.000 in termini di
competenza  e  di  cassa  dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far
fronte  ad  oneri  dipendenti  da  provvedimenti legislativi in corso
concernenti  spese  correnti  per  funzioni  normali"  dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio per l'anno finanziario 2001 e
istituzione,  nel  medesimo  stato  di  previsione, del capitolo 5907
"Rimborso  spese  viaggio  e  soggiorno  per soggetti da sottoporre a
trapianto  o  trapiantati"  con  lo stanziamento di L. 200.000.000 in
termini di competenza e di cassa.
    2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 6 agosto 2001
                              BIASOTTI