Art. 6. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001 e istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 5907 "Rimborso spese viaggio e soggiorno per soggetti da sottoporre a trapianto o trapiantati" con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 6 agosto 2001 BIASOTTI