Art. 10.
             Piani di risanamento acustico delle imprese
    1.  Il piano di risanamento acustico di cui all'Art. 15, comma 2,
della legge n. 447/1995, deve essere presentato al comune o ai comuni
interessati  dalle  immissioni  sonore  prodotte  dagli  insediamenti
dell'impresa.
    2.  Il  piano  di  risanamento  acustico dell'impresa deve essere
redatto  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  giunta  regionale con
provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
    3.  Il  comune entro novanta giorni dalla presentazione del piano
verifica  che  lo  stesso  sia  stato  predisposto  in conformita' ai
criteri  di  cui  al comma 2 e provvede, se del caso, a richiedere le
integrazioni necessarie.
    4.  Il  termine  massimo  per  la  realizzazione degli interventi
previsti  dal  piano non puo' comunque essere superiore ad un periodo
di  trenta  mesi  dalla  presentazione del piano. Entro trenta giorni
dall'ultimazione  dei  lavori  di bonifica acustica deve esserne data
comunicazione  dal  titolare  o legale rappresentante dell'impresa al
comune.