Art. 10. Piani di risanamento acustico delle imprese 1. Il piano di risanamento acustico di cui all'Art. 15, comma 2, della legge n. 447/1995, deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa. 2. Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il comune entro novanta giorni dalla presentazione del piano verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformita' ai criteri di cui al comma 2 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie. 4. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non puo' comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune.