Art. 12. Piano regionale di bonifica acustica 1. La giunta regionale definisce con proprio provvedimento le modalita' per l'identificazione delle priorita' temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio tenendo conto in particolare: a) dell'entita' del superamento dei limiti; b) dell'entita' della popolazione esposta al rumore; c) dei recettori sensibili. 2. Il consiglio regionale approva il piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'Art. 4, comma 2, della legge n. 447/1995. 3. La giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalita' per il finanziamento degli interventi.