Art. 12.
                Piano regionale di bonifica acustica
    1.  La  giunta  regionale  definisce con proprio provvedimento le
modalita'  per  l'identificazione  delle  priorita'  temporali  degli
interventi  di  bonifica  acustica  del  territorio  tenendo conto in
particolare:
      a) dell'entita' del superamento dei limiti;
      b) dell'entita' della popolazione esposta al rumore;
      c) dei recettori sensibili.
    2.  Il  consiglio  regionale approva il piano regionale triennale
d'intervento  per  la  bonifica  dall'inquinamento  acustico  di  cui
all'Art. 4, comma 2, della legge n. 447/1995.
    3.  La  giunta  regionale  definisce  con proprio provvedimento i
criteri e le modalita' per il finanziamento degli interventi.