Art. 13.
                          Traffico stradale
    1.  Il  comune  favorisce  il contenimento delle emissioni sonore
derivanti dal traffico stradale mediante:
      a) il piano urbano del traffico;
      b) il  controllo  periodico  delle emissioni sonore dei veicoli
per  la  verifica del rispetto delle norme del decreto legislativo n.
285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
      c) il  miglioramento  e  le  verifiche periodiche dei mezzi che
effettuano servizi pubblici per conto del comune;
      d) il piano di risanamento comunale di cui all'Art. 11.
    2.  I piani urbani del traffico redatti ai sensi dell'Art. 36 del
decreto legislativo n. 285/1992 devono comprendere:
      a) l'analisi  dell'inquinamento  acustico,  da parte di tecnico
competente  in  acustica ambientale, causato dal traffico stradale in
vicinanza  di  ospedali,  di  scuole  o  di  edifici destinati ad usi
sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette;
      b) l'indicazione   delle   strade   nelle  quali  sono  attuate
specifiche  misure  di  limitazione  o  esclusione  del traffico o di
categorie di veicoli per ridurre l'inquinamento acustico;
      c) l'indicazione   del   programma   e  delle  modalita'  delle
verifiche   da   realizzare   per  la  determinazione  degli  effetti
sull'inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilita';
      d) la   definizione  e  l'organizzazione  di  banche  dati  che
permettano  di  descrivere  l'evoluzione  nel  tempo  dei  flussi  di
traffico e dei livelli di rumore da essi prodotti;
      e) le  previsioni  organizzative  e  gestionali  di  competenza
comunale  finalizzate al controllo ed al contenimento delle emissioni
sonore  prodotte  dai mezzi che effettuano servizi pubblici per conto
del comune.
    3.  I  finanziamenti e gli incentivi regionali per l'acquisto dei
nuovi  mezzi  di trasporto pubblico devono privilegiare i veicoli che
presentino ridotte emissioni sonore complessive.