Art. 13. Traffico stradale 1. Il comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale mediante: a) il piano urbano del traffico; b) il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; c) il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune; d) il piano di risanamento comunale di cui all'Art. 11. 2. I piani urbani del traffico redatti ai sensi dell'Art. 36 del decreto legislativo n. 285/1992 devono comprendere: a) l'analisi dell'inquinamento acustico, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici destinati ad usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette; b) l'indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l'inquinamento acustico; c) l'indicazione del programma e delle modalita' delle verifiche da realizzare per la determinazione degli effetti sull'inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilita'; d) la definizione e l'organizzazione di banche dati che permettano di descrivere l'evoluzione nel tempo dei flussi di traffico e dei livelli di rumore da essi prodotti; e) le previsioni organizzative e gestionali di competenza comunale finalizzate al controllo ed al contenimento delle emissioni sonore prodotte dai mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune. 3. I finanziamenti e gli incentivi regionali per l'acquisto dei nuovi mezzi di trasporto pubblico devono privilegiare i veicoli che presentino ridotte emissioni sonore complessive.