Art. 14. Traffico aereo 1. Per gli aeroporti aperti al traffico civile i comuni entro tre mesi dalla determinazione delle aree di rispetto nell'intorno aeroportuale di cui all'Art. 6 del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 (metodologia di misura del rumore aeroportuale) provvedono ad adottare le opportune varianti di adeguamento del piano regolatore generale cosi' come disposto dall'Art. 7 del predetto decreto. 2. La giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge criteri e modalita' per la concessione di incentivi e finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati a ridurre l'incompatibilita' tra il livello di rumore aeroportuale e gli usi legittimi e preesistenti del suolo nelle aree di rispetto nell'intorno aeroportuale. 3. Per gli aeroporti aperti al traffico civile l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente cura l'aggiornamento annuale delle curve di isolivello dell'indice di valutazione del rumore aeroportuale. 4. Per ogni aeroporto aperto al traffico civile la societa' o ente gestore dell'aeroporto fornisce annualmente alla Regione e alla provincia le informazioni relative all'impatto acustico delle attivita' aeroportuali, quali l'utilizzo delle piste e le misure gia' attuate o previste per la riduzione dell'impatto da rumore nelle aree esterne al sedime aeroportuale. 5. La giunta regionale formula direttive e linee guida relativamente ai sistemi di monitoraggio, ai sistemi di acquisizione di dati, agli interventi per la minimizzazione dell'impatto acustico nelle aree di rispetto aeroportuali anche ai fini del loro coordinamento ed integrazione a livello regionale.