Art. 14.
                           Traffico aereo
    1. Per gli aeroporti aperti al traffico civile i comuni entro tre
mesi   dalla  determinazione  delle  aree  di  rispetto  nell'intorno
aeroportuale di cui all'Art. 6 del decreto del Ministro dell'ambiente
31 ottobre  1997  (metodologia  di  misura  del  rumore aeroportuale)
provvedono ad adottare le opportune varianti di adeguamento del piano
regolatore  generale  cosi'  come  disposto  dall'Art. 7 del predetto
decreto.
    2. La giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge criteri e modalita' per la concessione di
incentivi   e   finanziamenti  per  la  realizzazione  di  interventi
finalizzati  a  ridurre  l'incompatibilita'  tra il livello di rumore
aeroportuale  e gli usi legittimi e preesistenti del suolo nelle aree
di rispetto nell'intorno aeroportuale.
    3.   Per  gli  aeroporti  aperti  al  traffico  civile  l'agenzia
regionale   per  la  protezione  dell'ambiente  cura  l'aggiornamento
annuale  delle  curve  di  isolivello  dell'indice di valutazione del
rumore aeroportuale.
    4.  Per  ogni  aeroporto  aperto al traffico civile la societa' o
ente  gestore dell'aeroporto fornisce annualmente alla Regione e alla
provincia   le   informazioni  relative  all'impatto  acustico  delle
attivita' aeroportuali, quali l'utilizzo delle piste e le misure gia'
attuate o previste per la riduzione dell'impatto da rumore nelle aree
esterne al sedime aeroportuale.
    5.   La   giunta   regionale  formula  direttive  e  linee  guida
relativamente  ai sistemi di monitoraggio, ai sistemi di acquisizione
di  dati, agli interventi per la minimizzazione dell'impatto acustico
nelle   aree   di  rispetto  aeroportuali  anche  ai  fini  del  loro
coordinamento ed integrazione a livello regionale.