Art. 15. Controlli e poteri sostitutivi 1. Le attivita' di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA). 2. Per le attivita' di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attivita' di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, cosi' come stabilito dall'Art. 26, comma 5, della legge regionale n. 16/1999. 3. Gli oneri derivanti all'ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture in deroga a quanto stabilito agli articoli 3, comma 2, e 26 comma 5, della legge regionale n. 16/1999. Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi dell'Art. 3, comma 2, della stessa legge regionale n. 16/1999. 4. In caso di mancato adempimento entro i termini prescritti da parte delle province e dei comuni a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 11, si provvede ai sensi dell'Art. 136 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento locale).