Art. 15.
                   Controlli e poteri sostitutivi
    1.   Le   attivita'  di  vigilanza  e  controllo  in  materia  di
inquinamento  acustico  sono  svolte  dai  comuni  e  dalle province,
nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e
regionale  vigente,  avvalendosi  del supporto dell'agenzia regionale
per  la  protezione  dell'ambiente  ai  sensi  della  legge regionale
14 agosto  1999,  n.  16  (istituzione  dell'agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente - ARPA).
    2.  Per  le attivita' di vigilanza e controllo di cui al comma 1,
il  comune  o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste
all'ARPA  privilegiando  le  segnalazioni,  gli esposti, le lamentele
presentate  dai  cittadini  residenti in ambienti abitativi o esterni
prossimi  alla  sorgente  di  inquinamento acustico per la quale sono
effettuati  i  controlli.  Gli  oneri per le attivita' di vigilanza e
controllo  effettuate  ai  sensi  del  presente  comma  sono a carico
dell'ARPA,  cosi'  come  stabilito dall'Art. 26, comma 5, della legge
regionale n. 16/1999.
    3.  Gli  oneri  derivanti  all'ARPA  per l'esecuzione dei rilievi
fonometrici  necessari  per  accertare  l'ottemperanza,  da parte dei
soggetti  titolari  di  impianti o infrastrutture, a provvedimenti di
adeguamento  delle  emissioni  sonore  emanati  dalla amministrazione
comunale   o  necessari  per  la  verifica  del  conseguimento  degli
obiettivi  del  piano  di  risanamento  acustico,  sono  a carico dei
soggetti  titolari  degli impianti o delle infrastrutture in deroga a
quanto  stabilito agli articoli 3, comma 2, e 26 comma 5, della legge
regionale  n.  16/1999.  Le  tariffe  delle  prestazioni  tecniche di
rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA,
approvato ai sensi dell'Art. 3, comma 2, della stessa legge regionale
n. 16/1999.
    4.  In  caso di mancato adempimento entro i termini prescritti da
parte delle province e dei comuni a quanto previsto dagli articoli 2,
3,  4,  9  e  11,  si  provvede  ai  sensi  dell'Art. 136 del decreto
legislativo   10 agosto   2000,  n.  267  (testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento locale).