Art. 16.
                           S a n z i o n i
    1.  Ferma  restando l'applicazione dell'Art. 10, commi 1, 2, e 3,
della  legge n. 447/1995, la violazione dell'obbligo di comunicazione
dell'ultimazione  dei lavori di bonifica acustica di cui all'Art. 10,
comma  4,  e'  punita  con la sanzione amministrativa di una somma da
L. 500.000 a L. 1.000.000.
    2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si
osservano  le  disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n.
90,  (norme  di  attuazione  della  legge  24 novembre  1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale).