Art. 16. S a n z i o n i 1. Ferma restando l'applicazione dell'Art. 10, commi 1, 2, e 3, della legge n. 447/1995, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'Art. 10, comma 4, e' punita con la sanzione amministrativa di una somma da L. 500.000 a L. 1.000.000. 2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, (norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).