Art. 17. Contributi agli enti locali 1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere ai comuni, singoli o associati sulla base di apposite convenzioni contributi a fondo perduto fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile per la predisposizione della classificazione acustica di cui all'Art. 2. 2. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere ai comuni e alle province contributi a fondo perduto in conto capitale o in conto interessi una tantum fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di opere di loro competenza per l'attuazione del piano comunale di risanamento acustico di cui all'Art. 11 e per gli interventi di cui all'Art. 14, comma 2, dando priorita' ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento acustico, secondo quanto disposto dall'Art. 13, comma 2, della legge n. 447/1995. 3. La giunta regionale stabilisce: a) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande; b) i criteri e le priorita' per l'ammissione al contributo; c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile a contributo; d) le modalita' di erogazione dei contributi; e) le verifiche sull'attuazione delle opere o adempimenti previsti; f) i criteri per l'eventuale revoca del contributo finanziario.