Art. 17.
                     Contributi agli enti locali
    1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata a concedere ai comuni,
singoli  o  associati sulla base di apposite convenzioni contributi a
fondo  perduto fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile per
la predisposizione della classificazione acustica di cui all'Art. 2.
    2.  La  Giunta  regionale  e' autorizzata a concedere ai comuni e
alle province contributi a fondo perduto in conto capitale o in conto
interessi   una   tantum  fino  all'ottanta  per  cento  della  spesa
ammissibile  per  la  realizzazione  di  opere di loro competenza per
l'attuazione  del  piano  comunale  di  risanamento  acustico  di cui
all'Art.  11  e per gli interventi di cui all'Art. 14, comma 2, dando
priorita'  ai  comuni  che  abbiano  adottato  i piani di risanamento
acustico,  secondo quanto disposto dall'Art. 13, comma 2, della legge
n. 447/1995.
    3. La giunta regionale stabilisce:
      a) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande;
      b) i criteri e le priorita' per l'ammissione al contributo;
      c) i  criteri  per  la determinazione della spesa ammissibile a
contributo;
      d) le modalita' di erogazione dei contributi;
      e) le  verifiche  sull'attuazione  delle  opere  o  adempimenti
previsti;
      f) i criteri per l'eventuale revoca del contributo finanziario.