Art. 18.
                          Norma finanziaria
    1.   Per   le  spese  sostenute  dall'agenzia  regionale  per  la
protezione dell'ambiente per la attivita' di cui al comma 3 dell'Art.
14  e'  autorizzata  per  l'anno 2002 la spesa di L. 50.000.000 (Euro
25.822,85).
    2. Per la concessione dei contributi per la predisposizione della
classificazione  acustica  dei  territori  comunali di cui al comma 1
dell'Art.  17  e  in  conto interessi una tantum per la realizzazione
delle  opere in attuazione dei piani comunali di risanamento acustico
di  cui  al  comma  2 dell'Art. 17, e' autorizzata per l'anno 2002 la
spesa complessiva di L. 950.000.000 (Euro 490.634,05).
    3.  All'onere  complessivo  di L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)
previsto  dai commi 1 e 2 si fara' fronte mediante riduzione per pari
importo dell'u.p.b. 5.0.4.0.2.248 "fondo speciale per spese correnti"
del  bilancio  pluriennale  2001 - 2003  a  legislazione vigente, per
l'anno 2002 (voce 4.9.7.3.2.163.9042).
    4.  Alle  autorizzazioni relative alle altre spese previste dalla
presente legge si provvedera' con successivo provvedimento di legge.
    5.  In  relazione  a  quanto  disposto dal presente articolo allo
stato  di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2001 - 2003
a  legislazione  vigente  sono apportate, per l'anno 2002 le seguenti
variazioni:
      a)   la   previsione   di   spesa   dell'u.p.b.   1.1.2.4.2.229
"operativita'  dell'ARPA"  e'  incrementata  di  L. 50.000.000  (Euro
25.822,85);
      b) all'area  4  funzione  obiettivo  9.7  e' istituita l'u.p.b.
4.9.7.3.2.163   "Piano   triennale   regionale  degli  interventi  di
risanamento acustico" con previsione di spesa di L. 950.000.000 (Euro
490.634,05);
      c) la  previsione  di  spesa  dell'u.p.b.  5.0.4.0.2.248 "fondo
speciale   per   spese  correnti"  e'  ridotta  per  l'anno  2002  di
L. 1.000.000.000 (Euro 516.45690).