Art. 18. Norma finanziaria 1. Per le spese sostenute dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la attivita' di cui al comma 3 dell'Art. 14 e' autorizzata per l'anno 2002 la spesa di L. 50.000.000 (Euro 25.822,85). 2. Per la concessione dei contributi per la predisposizione della classificazione acustica dei territori comunali di cui al comma 1 dell'Art. 17 e in conto interessi una tantum per la realizzazione delle opere in attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui al comma 2 dell'Art. 17, e' autorizzata per l'anno 2002 la spesa complessiva di L. 950.000.000 (Euro 490.634,05). 3. All'onere complessivo di L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) previsto dai commi 1 e 2 si fara' fronte mediante riduzione per pari importo dell'u.p.b. 5.0.4.0.2.248 "fondo speciale per spese correnti" del bilancio pluriennale 2001 - 2003 a legislazione vigente, per l'anno 2002 (voce 4.9.7.3.2.163.9042). 4. Alle autorizzazioni relative alle altre spese previste dalla presente legge si provvedera' con successivo provvedimento di legge. 5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2001 - 2003 a legislazione vigente sono apportate, per l'anno 2002 le seguenti variazioni: a) la previsione di spesa dell'u.p.b. 1.1.2.4.2.229 "operativita' dell'ARPA" e' incrementata di L. 50.000.000 (Euro 25.822,85); b) all'area 4 funzione obiettivo 9.7 e' istituita l'u.p.b. 4.9.7.3.2.163 "Piano triennale regionale degli interventi di risanamento acustico" con previsione di spesa di L. 950.000.000 (Euro 490.634,05); c) la previsione di spesa dell'u.p.b. 5.0.4.0.2.248 "fondo speciale per spese correnti" e' ridotta per l'anno 2002 di L. 1.000.000.000 (Euro 516.45690).