Art. 2.
          Classificazione acustica del territorio comunale
    1.   I   comuni   entro   dodici  mesi  dalla  pubblicazione  del
provvedimento di cui al comma 3, approvano, con le procedure previste
all'Art.  3,  la  classificazione acustica del territorio comunale ai
sensi  dell'art,  6,  comma  1,  lettera a), della legge n. 447/1995,
provvedendo  a  suddividere  il territorio in zone acustiche omogenee
cosi'  come  individuate  dalla  tabella  A  allegata  al decreto del
Presidente    del    Consiglio    dei   Ministri   14 novembre   1997
(determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
    2.  A  ciascuna  zona  individuata  ai  sensi del comma 1 vengono
assegnati  i  valori  limite di emissione, di immissione, i valori di
attenzione, i valori di qualita' stabiliti dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  14 novembre  1997 e dalle disposizioni
statali  emanate  in  attuazione  della  legge  n. 447/1995. E' fatta
salva, per i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale  e  turistico,  la  facolta' di individuare,
secondo  le  modalita' definite dalla giunta regionale, valori limite
inferiori;  tali  riduzioni  non  si  applicano  ai  servizi pubblici
essenziali  di  cui  all'Art.  1  della  legge 12 giugno 1990, n. 146
(norme  sull'esercizio  del  diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali   e   sulla   salvaguardia   dei   diritti  della  persona
costituzionalmente   tutelati.   Istituzione   della  commissione  di
garanzia dell'attuazione della legge).
    3. La giunta regionale definisce con proprio provvedimento, entro
sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, i criteri
tecnici  di dettaglio per la redazione della classificazione acustica
del territorio comunale tenendo conto che;
      a) la  classificazione  acustica  deve essere predisposta sulla
base  delle  destinazioni  d'uso del territorio, sia quelle esistenti
che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica;
      b) nella  classificazione  acustica  e'  vietato  prevedere  il
contatto  diretto  di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i
cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB (A);
      c) nel  caso  di  aree  gia'  urbanizzate  qualora  a  causa di
preesistenti  destinazioni  d'uso,  non  sia  possibile rispettare le
previsioni  della  lettera b), in deroga a quanto in essa disposto si
puo'  prevedere  il  contatto  diretto di aree i cui valori limite si
discostino  sino  a 10 db (A); in tal caso il comune, contestualmente
alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'Art. 4, comma 1,
lettera  a) della legge n. 447/1995, un piano di risanamento acustico
relativo  alle  aree  classificate  in  deroga a quanto previsto alla
lettera b);
      d) non  possono  essere comprese in classe I, di cui al decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, le aree
che   si   trovino   all'interno  delle  fasce  di  pertinenza  delle
infrastrutture  stradali  e  ferroviarie  e  delle  zone  di rispetto
dell'intorno aeroportuale;
      e) non  possono  essere comprese in classe inferiore alla IV le
aree che si trovino all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno
aeroportuale  e, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che
si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture
stradali e ferroviarie di grande comunicazione;
      f) non possono essere classificate in classe I o II le aree con
presenza di attivita' industriali ed artigianali;
      g) ai  fini della classificazione in classe V e' ammissibile la
presenza  non  preponderante di attivita' artigianali, commerciali ed
uffici;
      h) ai  fini  della  classificazione in classe VI e' ammissibile
una limitata presenza di attivita' artigianali;
      i) solo  per  aree  classificate  in  classe  I  possono essere
individuati   valori   limite  inferiori  a  quelli  stabiliti  dalla
normativa statale;
      l) la  localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a
spettacolo  a  carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
devono  essere  tali da minimizzare l'impatto acustico in particolare
sui recettori sensibili;
      m) sono  fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni
religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.