Art. 3.
      Procedure di approvazione della classificazione acustica
    1. Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica
del territorio e ne da' notizia con annuncio nel Bollettino ufficiale
della  Regione  Lombardia.  Il  comune dispone la pubblicazione della
classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni
consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.
    2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione
e'  trasmessa all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e
ai  comuni  confinanti  per  l'espressione dei rispettivi pareri, che
sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di
infruttuosa  scadenza  di  tale termine i pareri si intendono resi in
senso  favorevole.  In  caso  di  conflitto  tra comuni derivante dal
contatto  diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura
superiore a 5 dB (A) si procede ai sensi dell'Art. 15, comma 4.
    3.  Entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  scadenza della
pubblicazione    all'albo    pretorio    chiunque   puo'   presentare
osservazioni.
    4.   Il   comune   approva   la   classificazione   acustica;  la
deliberazione  di  approvazione  richiama,  se  pervenuti,  il parere
dell'agenzia  regionale  per la protezione dell'ambiente e quello dei
comuni  confinanti  e  motiva  le  determinazioni  assunte  anche  in
relazione alle osservazioni presentate.
    5.  Qualora,  prima  dell'approvazione di cui al comma 4, vengano
apportate   modifiche   alla  classificazione  acustica  adottata  si
applicano i commi 1, 2 e 3.
    6.  Entro  trenta  giorni dall'approvazione della classificazione
acustica  il  comune provvede a darne avviso sul Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia.
    7.  I  comuni  dotati  di  classificazione  acustica alla data di
pubblicazione  del provvedimento regionale di cui all'Art. 2, comma 3
adeguano  la  classificazione  medesima  ai  criteri  definiti con il
suddetto  provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione
del provvedimento stesso.
    8.  Nel  caso  in  cui la classificazione acustica del territorio
venga  eseguita  contestualmente  ad  una variante generale del piano
regolatore  generale  o  al suo adeguamento a quanto prescritto dalla
legge  regionale  n.  1/2000,  le  procedure  di approvazione sono le
medesime  previste  per  la  variante  urbanistica e sono alla stessa
contestuali.