Art. 4.
 Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica
    1.  Il  comune  assicura  il coordinamento tra la classificazione
acustica  e  gli  strumenti  urbanistici gia' adottati entro diciotto
mesi  dalla pubblicazione del provvedimento della giunta regionale di
cui  all'Art.  2,  comma  3,  anche  con  l'eventuale  adozione,  ove
necessario,  di  piani di risanamento acustico idonei a realizzare le
condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.
    2.  Nel  caso  in  cui  il comune provveda all'adozione del piano
regolatore  generale  di  sue  varianti  o  di  piani attuativi dello
stesso,  ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione la coerenza con
la classificazione acustica in vigore.