Art. 4. Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica 1. Il comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici gia' adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della giunta regionale di cui all'Art. 2, comma 3, anche con l'eventuale adozione, ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti. 2. Nel caso in cui il comune provveda all'adozione del piano regolatore generale di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione la coerenza con la classificazione acustica in vigore.