Art. 5. Previsione d'impatto acustico e clima acustico 1. La giunta regionale definisce con proprio provvedimento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modalita' e i criteri tecnici da seguire per la redazione e la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'Art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 447/1995 tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attivita'. 2. La giunta regionale definisce con proprio provvedimento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modalita' e i criteri tecnici da seguire per la redazione della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico delle aree di cui all'Art. 3, comma 3 della legge n. 447/1995 tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione e' prevista nelle aree suddette. 3. L'ente competente all'approvazione dei progetti di cui all'Art. 8, commi 2 e 3, della legge n. 447/1995 e al rilascio dei provvedimenti di cui all'Art. 8, comma 4, della legge n. 447/1995 acquisisce il parere dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sulla documentazione di previsione d'impatto acustico o clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Sono fatte salve le procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di valutazione di impatto ambientale. 4. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione previsionale di clima acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.