Art. 5.
           Previsione d'impatto acustico e clima acustico
    1.  La giunta regionale definisce con proprio provvedimento entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modalita' e i
criteri  tecnici  da  seguire per la redazione e la documentazione di
previsione  di impatto acustico di cui all'Art. 8, commi 2 e 4, della
legge n. 447/1995 tenendo conto che la documentazione deve consentire
la  valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con
assenza delle opere ed attivita'.
    2.  La giunta regionale definisce con proprio provvedimento entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modalita' e i
criteri  tecnici  da seguire per la redazione della documentazione di
valutazione previsionale di clima acustico delle aree di cui all'Art.
3,   comma 3   della   legge   n.   447/1995  tenendo  conto  che  la
documentazione  deve  consentire  la  valutazione dell'esposizione al
rumore  dei  recettori  la  cui  collocazione  e' prevista nelle aree
suddette.
    3.   L'ente  competente  all'approvazione  dei  progetti  di  cui
all'Art.  8,  commi  2 e 3, della legge n. 447/1995 e al rilascio dei
provvedimenti  di  cui  all'Art.  8, comma 4, della legge n. 447/1995
acquisisce   il  parere  dell'agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente sulla documentazione di previsione d'impatto acustico o
clima  acustico  presentata  ai fini del controllo del rispetto della
normativa  in  materia  di inquinamento acustico. Sono fatte salve le
procedure stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di
valutazione di impatto ambientale.
    4.  La  documentazione  di  previsione  di  impatto acustico e la
documentazione  per  la  valutazione  previsionale  di clima acustico
devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale
o   proposte   nelle   forme  di  autocertificazione  previste  dalla
legislazione vigente.