Art. 6.
Aviosuperfici  e  aree  per  atterraggi  e  decolli  degli apparecchi
            utilizzati per il volo da diporto o sportivo
    1.  Il  gestore  di  una  aviosuperficie  o di una area dove sono
effettuati gli atterraggi e i decolli degli apparecchi utilizzati per
il  volo  da  diporto  o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n.
106,  (disciplina  del  volo da diporto o sportivo), e al decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 agosto 1988, n. 404, (regolamento di
attuazione   della  legge  25 marzo  1985,  n.  106,  concernente  la
disciplina  del  volo  da  diporto o sportivo) al fine di ottenere il
nulla osta o la concessione d'uso deve presentare all'amministrazione
comunale  territorialmente competente la documentazione di previsione
d'impatto  acustico  redatta secondo i criteri stabiliti dalla giunta
regionale.
    2.  Per  i  nulla  osta  e  le  concessioni  d'uso  esistenti che
risultassero   non   rispettosi   dei   limiti  acustici  delle  aree
interessate   dall'attivita'   aerea  i  gestori  si  obbligano  alla
realizzazione  di  piani  di risanamento acustici volti a riportare i
livelli sonori nei limiti previsti per le zone interessate, entro tre
anni dall'entrata in vigore della presente legge.
    3.  Il  comune acquisisce il parere della provincia sugli aspetti
di  interesse sovracomunale conformandosi alle eventuali prescrizioni
in   esso  contenute.  Il  provvedimento  comunale  puo'  prescrivere
specifiche  misure  per  il  contenimento  dell'inquinamento acustico
dovuto      all'uso      dell'infrastruttura.      Le     valutazioni
dell'amministrazione   comunale  devono  essere  comunicate  all'ente
nazionale  per l'aviazione civile alla direzione della circoscrizione
aeroportuale  e alla Regione. Sono fatte salve le competenze di altri
enti  e  le  norme relative allo svolgimento delle attivita' aeree di
emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile.