Art. 7.
  Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne
    1.  I  progetti  relativi  ad  interventi sul patrimonio edilizio
esistente  che  ne  modifichino  le  caratteristiche acustiche devono
essere  corredati  da  dichiarazione  del  progettista che attesti il
rispetto  dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente
del   Consiglio  dei  Ministri  5 dicembre  1997  e  dai  regolamenti
comunali.
    2. I progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase
sperimentale   di   cui  al  comma  5,  devono  essere  corredati  da
valutazione  e  dichiarazione  da  parte  di  tecnico  competente  in
acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di
cui al comma 1.
    3.  Le  richieste di concessione edilizia per la realizzazione di
nuovi   edifici   produttivi   e  di  nuovi  impianti  devono  essere
accompagnate  da  una relazione sulle caratteristiche acustiche degli
edifici  o  degli  impianti  ove  siano  illustrati  i materiali e le
tecnologie  utilizzate  per  l'insonorizzazione  e  per  l'isolamento
acustico in relazione all'impatto verso l'esterno redatta da parte di
tecnico competente in acustica ambientale.
    4.   Il   regolamento  locale  d'igiene  definisce  le  modalita'
operative  di dettaglio per la verifica della conformita' delle opere
al progetto approvato.
    5.  In  attesa della emanazione del decreto ministeriale previsto
dall'Art.  3  comma  1, lettera f) della legge n. 447/1995 la Regione
Lombardia   definisce   con   proprio  provvedimento  un  periodo  di
sperimentazione  nel  quale  individuare  i  criteri in base ai quali
verranno  stabiliti  i  parametri  per  le nuove costruzioni e per la
ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.