Art. 8. Attivita' temporanee 1. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' temporanee di cui all'Art. 6 comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995 il comune si attiene alle modalita' di cui ai commi 2 e 3. 2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare: a) i contenuti e le finalita' dell'attivita'; b) la durata dell'attivita'; c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attivita'; d) la popolazione che per effetto della deroga e' esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; e) la frequenza di attivita' temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili; g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare. 3. Nell'autorizzazione il comune puo' stabilire: a) valori limite da rispettare; b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attivita'; c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore; d) l'obbligo per il titolare gestore o organizzatore di informare preventivamente con le modalita' prescritte la popolazione interessata dalle emissioni sonore.