Art. 8.
                        Attivita' temporanee
    1.  Nel  rilascio  delle  autorizzazioni per lo svolgimento delle
attivita'  temporanee  di  cui  all'Art.  6 comma 1, lettera h) della
legge n. 447/1995 il comune si attiene alle modalita' di cui ai commi
2 e 3.
    2.  Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune
deve considerare:
      a) i contenuti e le finalita' dell'attivita';
      b) la durata dell'attivita';
      c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attivita';
      d) la  popolazione  che  per  effetto della deroga e' esposta a
livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
      e) la  frequenza  di  attivita'  temporanee  che  espongono  la
medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
      f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento
dei  limiti  ai  fini  della  tutela  dei  recettori  particolarmente
sensibili;
      g) nel  caso  di  manifestazioni  in luogo pubblico o aperto al
pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed
alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
    3. Nell'autorizzazione il comune puo' stabilire:
      a) valori limite da rispettare;
      b) limitazioni   di   orario   e  di  giorni  allo  svolgimento
dell'attivita';
      c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
      d) l'obbligo   per  il  titolare  gestore  o  organizzatore  di
informare  preventivamente con le modalita' prescritte la popolazione
interessata dalle emissioni sonore.