Art. 9.
Piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture
                            di trasporto
    1.  Le  societa'  e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici di
trasporto  o  delle relative infrastrutture presentano alla Regione e
al  comune  i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui
all'Art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995.
    2.  Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 1, le
societa'  e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative  infrastrutture individuano le aree in cui per effetto delle
emissioni  delle  infrastrutture  si  abbia superamento dei limiti di
immissione   previsti   determinano  il  contributo  specifico  delle
infrastrutture  al  superamento  dei  limiti suddetti e trasmettono i
dati relativi alla Regione e al comune.
    3.  Il comune entro novanta giorni dalla data di trasmissione dei
dati  di  cui  al  comma 2, puo' notificare alle societa' e agli enti
gestori   di   servizi   pubblici   di  trasporto  o  delle  relative
infrastrutture  ed  alla  Regione  l'eventuale superamento dei limiti
previsti in aree del proprio territorio.
    4.  Entro  sessanta giorni dalla data di presentazione del piano,
il  comune puo' far pervenire alla Regione eventuali osservazioni sui
piani di cui al comma 1.
    5.  Sono  fatte salve le azioni dei comuni espletate ai sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1 marzo 1991
(limiti  massimi  di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente  esterno)  e  gli  interventi  di  risanamento acustico
effettuati  ai  sensi  dell'Art.  3  del decreto medesimo. In caso di
inadeguatezza degli interventi per il rispetto dei limiti prescritti,
l'ulteriore  adeguamento  puo'  essere  realizzato in un tempo pari a
quello  necessario  per completare l'ammortamento degli interventi di
bonifica  acustica  gia'  attivati,  purche'  rispondenti ai principi
della legge n. 447/1995.
    6. La giunta regionale puo' promuovere con le societa' e gli enti
gestori  accordi che abbiano per oggetto i tempi per l'attuazione dei
piani  di  contenimento  e abbattimento del rumore di cui al comma 1,
l'ordine  di  priorita'  degli  interventi  previsti  nei  piani,  le
percentuali  di  abbattimento  da  ascrivere  a  ciascun gestore e la
ripartizione degli oneri dell'attivita' congiunta di risanamento.
    7.  Entro  sei  mesi  dalla  data di ultimazione degli interventi
previsti  nel  piano,  le  societa'  e  gli  enti  gestori di servizi
pubblici  di trasporto o delle relative infrastrutture, provvedono ad
eseguire  rilevamenti  per accertare il conseguimento degli obiettivi
dell'attivita'  di  risanamento  e  trasmettono  i dati relativi alla
Regione e al comune.
    8.  La  Regione,  per  l'attivita' di controllo sul conseguimento
degli  obiettivi dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore
di  cui  al  comma  1,  si  avvale  del  supporto tecnico-scientifico
dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.