Art. 2. Autorizzazione a contrarre mutui 1. L'autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo, recata dall'art. 6 della legge regionale 14 maggio 2001, n. 10 (bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001 - 2003), e' ridotta di lire 150 miliardi a seguito delle riduzioni introdotte dall'art. 1.