Art. 2.
                  Autorizzazione a contrarre mutui
    1.  L'autorizzazione  a  contrarre mutui a ripiano del disavanzo,
recata  dall'art.  6  della  legge  regionale  14 maggio  2001, n. 10
(bilancio  di  previsione 2001 e pluriennale 2001 - 2003), e' ridotta
di  lire  150 miliardi a seguito delle riduzioni introdotte dall'art.
1.