Art. 2. Interventi previsti 1. Le misure previste sono destinate ad interventi per assicurare, in conformita' all'Art. 87, comma 2, lettera b), del trattato istitutivo della comunita' europea, l'agibilita' degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. 2. A tale fine, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'Art. 5, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere, in forma forfettaria, per i capi di bovini maschi e di vacche di razze da carne con eta' superiore a venti mesi, presenti in stalla per almeno cinque mesi nel territorio della regione a decorrere dal 1 gennaio 2001, risultanti iscritti all'anagrafe zootecnia nazionale ed avendo a riferimento la consistenza di stalla esistente a tale data dichiarata dal produttore con autocertificazione.