Art. 2.
                         Interventi previsti

    1.   Le   misure   previste  sono  destinate  ad  interventi  per
assicurare,  in  conformita'  all'Art.  87,  comma 2, lettera b), del
trattato  istitutivo  della  comunita'  europea,  l'agibilita'  degli
impianti  di  allevamento  compromessa dall'imprevista permanenza dei
capi  in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola
ed i conseguenti danni economici e sociali.
    2.  A  tale  fine,  nei limiti della dotazione finanziaria di cui
all'Art.  5,  viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo
da corrispondere, in forma forfettaria, per i capi di bovini maschi e
di vacche di razze da carne con eta' superiore a venti mesi, presenti
in  stalla  per  almeno  cinque  mesi  nel territorio della regione a
decorrere  dal  1  gennaio  2001,  risultanti  iscritti  all'anagrafe
zootecnia  nazionale ed avendo a riferimento la consistenza di stalla
esistente    a    tale    data    dichiarata   dal   produttore   con
autocertificazione.