Art. 6.
                          Norma sospensiva

    1.  La  concessione  degli aiuti previsti dalla presente legge e'
disposta  a  seguito  del  parere  favorevole dell'Unione europea, ai
sensi  degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunita'
europea.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 3 settembre 2001

                                GHIGO