Art. 6. Norma sospensiva 1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge e' disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunita' europea. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 3 settembre 2001 GHIGO